21 settembre 2011

SUPPORTO AL RUP E AL DL

Il giudice amministrativo (TAR Lazio – Sez. Terza Bis, sentenza n.12075/2009 del 22.10.2009), ha posto in evidenza come l’ATI, in quanto già aggiudicataria del servizio di supporto al responsabile unico del procedimento non avrebbe potuto essere destinataria del servizio di supporto alla direzione dei lavori per l’esecuzione della medesima opera.
Ciò non solo per quanto evidenziato dal ricorrente circa il fatto che l’incarico di supporto al responsabile del procedimento deve ritenersi aver interessato anche la fase di elaborazione degli atti di gara per il servizio di direzione dei lavori e di indizione della stessa gara poi aggiudicata al medesimo soggetto di supporto al responsabile del procedimento; il TAR ha, infatti, evidenziato che “l’attività del responsabile del procedimento si correla necessariamente a quella del direttore dei lavori, nel senso che l’esercizio dei poteri del primo postula il preventivo svolgimento delle attività e delle funzioni del secondo, donde la necessità dell’attribuzione di dette funzioni a soggetti distinti”.
Al riguardo, l’art. 119, comma 2, del d.lgs. n.163/2006 prevede, per i lavori, che il regolamento di cui all’art. 5 del medesimo d.lgs. stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.
L’art. 7, comma 4 del Regolamento (D.P.R. 554/99) stabilisce che le due figure possano coincidere solo per interventi di importo non superiore a 500.000,00 euro.

Il TAR ha convenuto, pertanto, che “ad un medesimo soggetto non possa attribuirsi la contestuale veste di supporto al responsabile del procedimento e di direttore dei lavori, pena la rilevata commistione di funzioni foriera di un possibile conflitto di interessi, atteso...che il soggetto chiamato a vigilare sulla direzione dei lavori si avvale per tale attività del medesimo soggetto di cui si avvale il direttore dei lavori per le attività sottoposte alla vigilanza del responsabile del procedimento”.
Le disposizioni richiamate pongono in evidenza l’obbligatorietà, per interventi di non modesta entità, di soggetti distinti per lo svolgimento dei compiti di responsabile del procedimento e di direttore dei lavori; le disposizioni, come evidenziato anche dal TAR, trovano motivazione in esigenze concrete per una corretta esecuzione dei lavori, atteso che al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori sono attribuiti compiti diversi ma complementari.
E’ noto, infatti, che talune circostanze tipiche dell’esecuzione degli appalti presuppongono iniziative da parte della direzione dei lavori, alle quali corrispondono valutazioni e conseguenti provvedimenti del responsabile del procedimento. Può farsi riferimento, a titolo meramente esemplificativo, al caso in cui si renda necessaria una variante in corso d’opera: mentre è rimesso al direttore dei lavori il compito di promuovere la redazione della variante, al responsabile del procedimento è demandato di accertare le cause, le condizioni e i presupposti che, a norma di legge, consentono di disporre tale variante (art. 134 D.P.R. 554/99). Deliberazione dell’AVCP n. 70 del 16 novembre 2010

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12 giugno 2011

GRUPPO MISTO DI DIREZIONE LAVORI

Ai fini della costituzione dell’Ufficio di direzione lavori ex art. 123, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., ora art. 147 del DPR 207/2010, la normativa non nega espressamente la possibilità di formare un gruppo misto con l’apporto di professionisti estranei all’organizzazione del committente pubblico. Tuttavia il gruppo misto di direzione lavori non si presta ad essere formato liberamente da parte della PA, stante il vincolo di subordinazione tra la funzione di DL e quella di direttore operativo e la conseguente gradazione di responsabilità all’interno dell’Ufficio di direzione dei lavori. I direttori operativi e gli ispettori di cantiere, infatti, nell’impostazione attuale della normativa, sono di supporto all’attività del Direttore dei lavori, che rimane in ogni caso responsabile in prima persona della correttezza della contabilità e della buona esecuzione dei lavori, cosicché all’interno di tale Ufficio, ove venga costituito, il Direttore lavori, da intendersi come organo monocratico, appare come il vero dominus. Si può pertanto ritenere, in linea generale, che l’Ufficio misto di direzione lavori formato da dipendenti dell’amministrazione e da professionisti esterni può essere costituito, in via residuale, quando ricorrono obiettive esigenze, secondo criteri di ragionevolezza e di coerenza con la normativa che disciplina la direzione lavori, in particolare nel rispetto sia del vincolo di subordinazione tra la funzione di DL e quella di direttore operativo e della conseguente gradazione di responsabilità all’interno dell’Ufficio di direzione dei lavori, sia del grado di professionalità tra i singoli componenti dell’ufficio stesso. Deliberazione dell’AVCP n. 90 del 26/10/2005.

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05 giugno 2011

AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - VALUTAZIONE ESPERIENZA PREGRESSA

E' vero che il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente conosce un'applicazione "attenuata" nel settore dei servizi, in quanto si ritiene che laddove l'offerta tecnica non consista in un progetto o in un prodotto ma si sostanzi invece in una attività, un facere, la stessa può essere valutata anche sulla base di criteri quali la pregressa esperienza e la professionalità emergenti da curricula professionali. Ma è anche vero che la possibilità di valutare, in sede di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le pregresse esperienze professionali, incontra il limite del peso concretamente attribuibile in termini di punteggio a tali elementi (cfr. parere AVCP n. 97/2010).
In sostanza, l'apprezzamento del merito tecnico che è deducibile dalla specifica professionalità e dalla valutazione dei curricula professionali è solo uno degli elementi valutabili e, pertanto, non può assumere un rilievo eccessivo (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 2 ottobre 2009, n.6002; Cons. di Stato, sez.VI, 18 settembre 2009, n.5626; Cons. di Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n.3716; Cons di Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n.2770), come, invece, nel caso in questione nel quale si è previsto di assegnare 70 punti degli 80 disponibili, riservandone solo 10 alla valutazione delle caratteristiche dell’offerta metodologica. Parere dell’AVCP n. 73 del 21/4/2011.

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DIVIETO DI RAPPORTI PROFESSIONALI FRA DIRETTORE DEI LAVORI E APPALTATORE

Con la determinazione n. 4 del 12/2/2003 l’AVCP ha confermato il “divieto di rapporti professionali fra direttore dei lavori e appaltatore” sulla base dell’interpretazione estensiva dell'art. 17 comma 9, della legge 109/94 e s. m. (ora art. 90 comma 8 del Codice) nonche' degli artt. 8 comma 6 e 48 del d.P.R. 554/99 (ora art.10 comma 6 e Parte II Titolo II Capo II del Regolamento), che riguardano il divieto per il progettista incaricato e per gli affidatari dei servizi di supporto alla progettazione, di partecipare a procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione alla quale abbiano prestato le proprie attivita' professionali. Cio' non impedisce, pero', che nel passato fra progettista e aggiudicatario dei lavori ci possano essere stati rapporti di tipo professionali ne' che, per lavori diversi da quelli per i quali ha svolto l'attivita' di progettazione, ci possano essere in futuro rapporti professionali.
Rispetto alla problematica connessa all'attivita' di progettazione, la figura del direttore dei lavori solleva altre e diverse questioni che necessitano di approfondimenti per giungere a definire se e come opera il divieto di intrattenere, contestualmente all'incarico di direzione dei lavori, rapporti professionali con l'esecutore dei lavori.
Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica e' il professionista, dotato di specifiche conoscenze tecniche ed idoneo titolo di studio, che nell'interesse del committente vigila sull'esecuzione dei lavori, emanando le disposizioni e gli ordini per assicurare la corrispondenza dell'opera stessa alle prescrizioni contrattuali e agli elaborati progettuali e sorvegliandone la buona riuscita. In considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devolute, assume pertanto la veste di "agente" e deve ritenersi, quindi, funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale "organo tecnico straordinario".
La funzione autoritativa svolta dal direttore dei lavori impone che l'esplicazione del suo incarico sia preordinata, anche nel rispetto dei principi deontologici di lealta' e correttezza, esclusivamente alla salvaguardia dell'interesse pubblico ad ottenere una corretta realizzazione dell'opera, con il conseguente divieto di legami di cointeressenza tra il direttore dei lavori (vigilante) ed il soggetto esecutore dei lavori (vigilato).
Occorre, pertanto, verificare se e come opera il divieto di intrattenere, contestualmente all'incarico di direzione lavori, rapporti professionali con l'esecutore dei lavori.
Quando il direttore dei lavori e' un soggetto interno alla stazione appaltante sussiste il divieto di cui trattasi, in ragione dell'esclusivita' del rapporto di pubblico impiego con il conseguente divieto di assumere altro impiego od incarico per conto di soggetti diversi dall'ente pubblico datore di lavoro.
Nel caso in cui le funzioni di direttore dei lavori siano attribuite a soggetti esterni alla stazione appaltante la natura dell'attivita' di direzione dei lavori fa ritenere che vi e' un divieto assoluto di intrattenere rapporti professionali con l'appaltatore, in quanto e' necessario garantire che il direttore dei lavori effettivamente vigili sulla corretta esecuzione dell'opera nell'esclusivo interesse della P.A. committente, assicurando cosi' la massima trasparenza nella fase di esecuzione dei lavori.
Quanto all'operativita' temporale del divieto di svolgere attivita' professionali nell'interesse dell'appaltatore, si ritiene che esso debba riguardare il periodo compreso dall'aggiudicazione al collaudo.
Occorre a tal fine permettere al professionista, al momento di acquisire l'incarico di direttore dei lavori, di essere in condizione di valutare se l'incarico sia conveniente, tenuto conto dei vincoli che comporta nel rapporti con l'appaltatore. Pertanto, il divieto deve essere specificamente previsto nel bando di gara in quanto si tratta di regole per le quali non e' prevista espressa sanzione normativa e che, quindi, richiedono per la loro effettivita' impegni contrattualmente assunti.
Nel caso in cui al momento dell'aggiudicazione siano gia' in essere rapporti professionali tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, occorre prevedere, anche questo nel bando di gara, che, una volta conosciuta l'identita' dell'aggiudicatario, il direttore dei lavori segnali l'esistenza di tali rapporti alla stazione appaltante alla cui valutazione discrezionale e' rimesso l'esame della sostanziale incidenza dei suddetti rapporti in correlazione all'incarico da svolgere.
In base alle suddette considerazioni l'Autorita' e' dell'avviso che:
a) ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 17, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m. (ora art. 90 comma 8 del Codice) e agli articoli 8 e 48 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., (ora art.10 e Parte II Titolo II Capo II del Regolamento), opera per il progettista incaricato e per gli affidatari dei servizi di supporto alla progettazione il divieto di partecipare alle procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione alla quale abbiano prestato le proprie attivita' professionali;
b) all'affidatario dell'incarico di direzione lavori e' precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'appaltatore;
c) il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identita' dell'aggiudicatario e abbia in essere rapporti professionali con questo, ne deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante alla cui valutazione discrezionale e' rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere;
d) le disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere previste nei bandi di gara relativi all'affidamento delle attivita' di direzione dei lavori in quanto si tratta di regole per le quali non e' prevista espressa sanzione normativa e che, quindi, richiedono per la loro effettivita' impegni contrattualmente assunti.

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IL DIRETTORE DEI LAVORI È UN ORGANO MONOCRATICO

L’AVCP ha ripetutamente chiarito che il direttore dei lavori deve identificarsi in un soggetto fisicamente unico, eventualmente coadiuvato da uno o più assistenti che costituiscono l’Ufficio di direzione lavori, in quanto tale è la prescrizione della normativa. Si richiamano le seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 55 del 25/05/2005. Contrasta con il dettato normativo dell’art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. (ora art. 147 del Regolamento) l’operato della stazione appaltante che procede alla nomina di più direttori dei lavori per lo stesso intervento.
Deliberazione n. 23 del 02/03/2005. Dal disposto di cui all’art. 27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (ora art. 130 del Codice) si ricava l’intenzione del legislatore di assegnare ad un solo soggetto, e non ad un organo collegiale, la responsabilità diretta della direzione dei lavori di un’opera pubblica, eventualmente coadiuvato, come previsto dall’art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. “in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere”.
Deliberazione n. 156 del 14/10/2004. La nomina di più Direttori lavori è in contrasto con l’art. 27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (ora art. 130 del Codice) e con gli artt. 123 e 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., (ora artt. 147 e 148 del Regolamento) i quali stabiliscono che l’ufficio di direzione lavori è costituito da un direttore dei lavori ed, eventualmente, da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Ne consegue che il direttore dei lavori è un organo monocratico ancorché nell’esercizio delle sue funzioni abbia la facoltà di avvalersi di collaboratori.
Deliberazione n. 321 del 17/12/2003. L’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori per uno stesso intervento contemporaneamente a più tecnici non è conforme all’art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., (ora art. 147 del Regolamento) che prevede la nomina di un unico direttore lavori, coadiuvato eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. La suddetta disposizione evidenzia, infatti, la volontà di assegnare ad un solo soggetto e non ad un organo collegiale la responsabilità diretta della direzione di un’opera pubblica.
Deliberazione n. 61 del 02/04/2003. L’affidamento dell’incarico congiunto di direttore dei lavori non è conforme al principio dell’unicità ed unisoggettività di detto incarico, insito nelle disposizioni di cui agli artt. 123 e ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., (ora art. 147 del Regolamento) la cui ratio è rappresentata dall’opportunità di concentrare l’adozione degli atti di competenza del direttore dei lavori in capo ad un unico soggetto, ai fini di certezza e celerità dell’azione amministrativa. E’, tuttavia, contemplata la possibilità, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, di nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, che svolgano funzioni di supporto.
Deliberazione n. 86 del 27/03/2002. Contrasta con l'art.123 del D.P.R.21 dicembre 1999, n.554 e s.m., (ora art. 147 del Regolamento) l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori a più professionisti per uno stesso intervento.
Deliberazione n. 85 del 27/03/2002. Contrasta con l'art.123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., (ora art. 147 del Regolamento) l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori a più professionisti per uno stesso intervento.
Deliberazione n. 314 del 26/09/2001. L'art.27 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., (ora art. 130 del Codice) laddove statuisce l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatici, di istituire un ufficio di direzione lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da suoi assistenti, va inteso nel senso che l'incarico di direzione stesso non può essere affidato ad un gruppo di professionisti. Il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti, svolge anche le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso in cui il direttore dei lavori non sia in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, esse vengono svolte da un direttore operativo appositamente nominato.
Deliberazione n. 267 del 19/07/2001. L'incarico di direzione lavori non può essere affidato congiuntamente a più professionisti, ricadendo la responsabilità diretta della direzione lavori in capo ad un solo soggetto.
Deliberazione n. 256 del 04/07/2001. Non è conforme al disposto dell'art.27 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., (ora art. 130 del Codice) prevedere ripartizioni delle funzioni e competenze dell'incarico di direzione dei lavori fra più soggetti, in quanto detta funzione richiede l'imputabilità ad un unico soggetto delle responsabilità derivanti dall'esercizio della funzione stessa.

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31 maggio 2011

ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE LAVORI

Documentazione tratta dal sito dell’Ordine degli ingegneri di Genova.

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27 febbraio 2011

OBBLIGHI DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE DEI LAVORI SECONDO LE NORME TECNCHE PER LE COSTRUZIONI

Di seguito sono indicati i paragrafi (§) delle Norme Tecnche per le Costruzioni (NTC) emanate con DM del 14 Gennaio 2008 ed entrate definitivamente in vigore con il primo Luglio 2009 e della relativa Circolare esplicativa delle NTC, che descrivono e precisano gli obblighi del Progettista e del Direttore dei Lavori.

PROGETTISTA
§ 11.2.1 → il Progettista ha l’obbligo di specificare la resistenza caratteristica cubica (Rck) o cilindrica (fck) tenendo presente che per strutture formate da un calcestruzzo di pari resistenza caratteristica che non supera 1500 m3 è possibile adottare il controllo di tipo A semplificato (Rck = Rcm28 – 3,5 MPa) oppure di tipo B statistico (Rck = K • s).
§ 11.2.1 → il Progettista ha l’obbligo di indicare la classe di consistenza del calcestruzzo fresco in funzione della densità dei ferri di armatura e/o della complessità geometrica della struttura
§ 11.2.1 → il Progettista ha l’obbligo di indicare il diametro massimo (Dmax) dell’aggregato in conformità al copriferro (cf), all’interferro (if), e alla sezione minima (Smin) della struttura: Dmax ≤ 3/4 • cf ; Dmax ≤ cf - 5mm; Dmax ≤ 1/3 Smin.
§ 11.2.11 → il Progettista ha l’obbligo di stabilire la classe di esposizione secondo la norma UNI EN 206-1 oppure UNI 11109 e di indicare i copriferri minimi secondo l’Eurocodice 2 “per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato o in calcestruzzo armato precompresso esposte all’azione dell’ambiente”.

DIRETTORE DEI LAVORI
§ 11.2.8 → il DL preliminarmente deve accertare che il calcestruzzo fornito sia conforme al processo industrializzato (FPC, Factory Process Control) e che la fornitura sia accompagnata dal certificato rilasciato dall’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti; in mancanza di questa certificazione la fornitura di calcestruzzo va respinta.
§ 11.2.5.3 → il DL deve eseguire il controllo di accettazione in corso d’opera sulla fornitura di calcestruzzo con almeno un prelievo di due provini per ogni 100 m3 di calcestruzzo o per giorno di getto per un numero totale dei prelievi che dipende dal tipo di controllo (A oppure B). In particolare la norma recita: “Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del DL o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle indelebili, etichettate individuabili; la certificazione del laboratorio prove materiale deve riportare il riferimento a tale verbale”. Il Laboratorio Ufficiale, che attesta la resistenza meccanica relativi ai vari prelievi di calcestruzzo, deve far riferimento al verbale del DL in assenza del quale il certificato è legalmente nullo.
§ 11.2.6 → se le prove per il controllo di accettazione non soddisfano i valori di resistenza caratteristica cubica (Rck) o cilindrica (fck) di progetto, il DL deve verificare con prove distruttive o non-distruttive che la resistenza media del calcestruzzo in opera (resistenza strutturale) sia almeno pari all’85 % del valore medio della resistenza di progetto (resistenza progettuale); se nel progetto, come spesso avviene, è indicato solo il valore caratteristico ma non è disponibile il valore medio di progetto, questo può essere calcolato secondo il § C 11.2.6 della Circolare esplicativa delle NTC con l’equazione fcm = fck + 8 MPa dove fcm ed fck sono rispettivamente la resistenza media e quella caratteristica di progetto riferita a provini cilindrici.

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