27 febbraio 2011

PRESCRIZIONI E CONTROLLI DEL CALCESTRUZZO

Con le nuove NTC del DM 14 Gennaio 2008 (obbligatorie dall’1 Luglio 2009) i provini in corso d’opera per la determinazione della Rck del calcestruzzo fornito debbono essere prelevati a cura del DIRETTORE DEI LAVORI o di un suo tecnico di fiducia. Infatti al § 11.2.5.3 delle NTC, si precisa che:
“Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del DL o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle indelebili, etichettate individuabili; la certificazione del laboratorio prove materiali deve riportare il riferimento a tale verbale”.
Se il DL non adempie a questi controlli è responsabile penalmente e civilmente delle eventuali carenze derivanti da un calcestruzzo difforme dalle prestazioni che il progettista deve aver indicato nel progetto in base a quanto richiesto dai paragrafi § 11.2.1 e 11.2.11.

Se il PROGETTISTA è inadempiente perché non prescrive nel progetto le prestazioni del calcestruzzo necessario diventa penalmente e civilmente responsabile dai danni (per es. crollo dopo un sisma) derivanti dall’assenza di queste prescrizioni.

Gli obblighi degli altri soggetti che intervengono nel processo:

LABORATORIO AUTORIZZATO: il Laboratorio deve accertare che i provini prelevati in presenza del DL giungano in laboratorio accompagnati dalla redazione di un apposito verbale di prelievo, dove siano indicati le sigle indelebili apposte dal DL e le etichette che identificano i singoli provini; la certificazione del Laboratorio, attestante i risultati di resistenza dei provini per il controllo di accettazione, deve riportare il riferimento al verbale del DL in assenza del quale il certificato è legalmente nullo.

IMPRESA: l’Impresa deve curare la messa in opera e la stagionatura del calcestruzzo affinché la resistenza media del calcestruzzo misurata sulle carote estratte dalla struttura o determinata con prove non distruttive (sclerometria, velocità delle onde ultrasoniche,ecc.) non risulti inferiore all’85% della resistenza media di progetto.

PRODUTTORE DEL CALCESTRUZZO: il Produttore di calcestruzzo deve garantire una fornitura di calcestruzzo la cui Rck, determinata sui provini prelevati in corso d’opera in presenza del DL, sia almeno eguale a quella prescritta nel progetto; inoltre, secondo il § 11.2.8, deve essere garantita una produzione di calcestruzzo industrializzato sottoposto a controlli durante il processo produttivo i cui risultati siano certificati da un ente ispettivo indipendente riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La “prova statica”, per valutare la qualità del calcestruzzo della struttura, secondo quanto è precisato nel § 11.2.5 delle NTC, non è assolutamente sostitutiva delle prove sulla fornitura del calcestruzzo in corso d’opera.
L’obiettivo della prova statica è quello di accertare con prove distruttive (carotaggi) e/o non distruttive (sclerometria, ultrasuoni, ecc) se l’impresa ha messo in opera il calcestruzzo in modo correttamente accettabile tenendo presente che oggettivamente la resistenza del calcestruzzo della struttura è inevitabilmente inferiore a quella indicata nel progetto da determinare sui provini cubici per le maggiori difficoltà esecutive di compattare e stagionare una struttura armata rispetto a un semplice cubetto.
Il valor medio della resistenza del calcestruzzo in opera deve essere almeno eguale all’85 % del valor medio della resistenza di progetto come richiesto dal §11. 2. 6 delle NTC. Se ciò non avviene occorre verificare la sicurezza dell’opera.

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