18 giugno 2011

AFFIDAMENTI "DIRETTI" PER SERVIZI (COMPRESI QUELLI TECNICI) E FORNITURE PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO

Si prevede l’introduzione di una lettera m-bis) in sede di conversione del DL sviluppo volta ad elevare da 20.000 a 40.000 euro la soglia oltre la quale è prevista, dall’articolo 125, comma 11, del Codice, la procedura negoziata per cottimo fiduciario e al di sotto della quale è consentito l’affidamento diretto di servizi o forniture da parte del responsabile del procedimento; conseguentemente viene modificato l’articolo 267 del regolamento nella parte in cui rinvia, per i servizi di architettura e ingegneria, alle norme recate dal comma 11 dell’articolo 125 (ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.171).

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