GRUPPO MISTO DI DIREZIONE LAVORI
Ai fini della costituzione dell’Ufficio di direzione lavori ex art. 123, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., ora art. 147 del DPR 207/2010, la normativa non nega espressamente la possibilità di formare un gruppo misto con l’apporto di professionisti estranei all’organizzazione del committente pubblico. Tuttavia il gruppo misto di direzione lavori non si presta ad essere formato liberamente da parte della PA, stante il vincolo di subordinazione tra la funzione di DL e quella di direttore operativo e la conseguente gradazione di responsabilità all’interno dell’Ufficio di direzione dei lavori. I direttori operativi e gli ispettori di cantiere, infatti, nell’impostazione attuale della normativa, sono di supporto all’attività del Direttore dei lavori, che rimane in ogni caso responsabile in prima persona della correttezza della contabilità e della buona esecuzione dei lavori, cosicché all’interno di tale Ufficio, ove venga costituito, il Direttore lavori, da intendersi come organo monocratico, appare come il vero dominus. Si può pertanto ritenere, in linea generale, che l’Ufficio misto di direzione lavori formato da dipendenti dell’amministrazione e da professionisti esterni può essere costituito, in via residuale, quando ricorrono obiettive esigenze, secondo criteri di ragionevolezza e di coerenza con la normativa che disciplina la direzione lavori, in particolare nel rispetto sia del vincolo di subordinazione tra la funzione di DL e quella di direttore operativo e della conseguente gradazione di responsabilità all’interno dell’Ufficio di direzione dei lavori, sia del grado di professionalità tra i singoli componenti dell’ufficio stesso. Deliberazione dell’AVCP n. 90 del 26/10/2005.
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