22 giugno 2011

LA VIA NEGATIVA NON IMPEDISCE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

La IV sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 129 del 18 gennaio 2006 si è pronunciata in materia di valutazione di impatto ambientale dell’opera pubblica progettata, concludendo che è legittima la realizzazione dell’opera, anche se il procedimento di VIA dia esito negativo, qualora l’intervento progettato non sia viziato da eccesso di potere e sussista un prevalente intereresse di carattere pubblico rispetto all’impatto negativo dell’opera sull’ambiente.
Il concetto di valutazione d’impatto ambientale implica necessariamente che le opere da realizzare abbiano un’incidenza negativa sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno invasiva e penetrante. I giudici sottolineano, tuttavia, come l’impatto del progettato intervento sul territorio, anche se dannoso, non può essere, per ciò solo, ritenuto preclusivo alla realizzazione dell’opera ed affermano che per stabilire se le opere (e le alterazioni conseguenti alla loro realizzazione) possano ritenersi accettabili occorre effettuare un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro, dell’interesse pubblico sotteso alla loro esecuzione.
Il Collegio afferma come il procedimento di VIA, anche se finalizzato a migliorare la trasparenza della decisione finale, consentendo di acquisire gli elementi necessari ad un corretto bilanciamento tra danni e benefici derivanti dall’esecuzione dell’opera pubblica, costituisca, in realtà, un mero strumento di supporto tecnico alla decisione finale, la quale, ove sia assunta dalla collegialità del Governo implica marcati profili di valutazione politica che ne restringono la sindacabilità del giudice amministrativo.
Nella fattispecie, i giudici rilevano che i provvedimenti con i quali, rispettivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiara la compatibilità ambientale di un’opera pubblica (prolungamento di un tratto autostradale) e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti approva il progetto di realizzazione dell’opera stessa vanno correttamente qualificati come atti di “alta amministrazione” sindacabili in sede giurisdizionale solo se affetti da vizio di eccesso di potere nelle particolari figure dell’inadeguatezza del procedimento, illogicità, contraddittorietà, dell’ingiustizia manifesta, dell’arbitrarietà, ovvero dell’irragionevolezza.

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