31 luglio 2011

COMMA 3-BIS DELL’ART. 81 DEL D.LGS.163/2006

Il Gruppo di lavoro interregionale “Codice contratti”, operante presso ITACA e coordinato dalla Regione Piemonte, ha adottato un documento (scaricalo qui) recante “Prime indicazioni per l’applicazione delle modificazioni introdotte all’art. 81 del codice dei contratti pubblici dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del DL 70/2011”.
La nuova norma, in particolare, introduce all’art. 81 del d.lgs. 163/2006 il comma 3-bis, il quale stabilisce che “L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La norma impone di salvaguardare comunque e sempre il valore della manodopera quale costo non negoziabile, e pertanto da sottrarre al mercato e alla concorrenza, in analogia con quanto già previsto per gli oneri di sicurezza.
La norma recepisce una proposta di legge presentata da Cesare Damiano, Amalia Schirru (PD) ed altri lo scorso 14 giugno 2010 (vedi qui il testo della proposta di legge). Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge si legge: “È di tutta evidenza l’importanza di tale misura: attualmente, infatti, proprio le amministrazioni pubbliche, formulando richiesta di offerte economiche più competitive sul piano dei prezzi, rischiano di favorire e di premiare quelle imprese che operano una concorrenza sleale, improntata sul mancato rispetto dei contratti e delle disposizioni di legge."
E’ però ragionevole richiedere che chiunque proponga una nuova disposizione di legge (e coloro che l’approvano), espliciti anche le modalità di applicazione!

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