03 agosto 2011

COMMA 3-BIS DELL’ART. 81: COSTO DEL LAVORO

L'AVCP, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha deliberato di esperire una consultazione degli operatori del settore e delle amministrazioni pubbliche, avente ad oggetto alcune rilevanti novità in materia di redazione dei bandi di gara.
La consultazione riguarda le cause tassative di esclusione (articolo 46, comma 1 bis del Codice), l'articolo 38 del Codice, e la determinazione del costo del personale ai sensi dell'articolo 81, comma 3 bis del Codice. Utili le indicazioni in merito al famoso comma 3-bis dell’art. 81.

Etichette:

31 luglio 2011

COMMA 3-BIS DELL’ART. 81 DEL D.LGS.163/2006

Il Gruppo di lavoro interregionale “Codice contratti”, operante presso ITACA e coordinato dalla Regione Piemonte, ha adottato un documento (scaricalo qui) recante “Prime indicazioni per l’applicazione delle modificazioni introdotte all’art. 81 del codice dei contratti pubblici dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del DL 70/2011”.
La nuova norma, in particolare, introduce all’art. 81 del d.lgs. 163/2006 il comma 3-bis, il quale stabilisce che “L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La norma impone di salvaguardare comunque e sempre il valore della manodopera quale costo non negoziabile, e pertanto da sottrarre al mercato e alla concorrenza, in analogia con quanto già previsto per gli oneri di sicurezza.
La norma recepisce una proposta di legge presentata da Cesare Damiano, Amalia Schirru (PD) ed altri lo scorso 14 giugno 2010 (vedi qui il testo della proposta di legge). Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge si legge: “È di tutta evidenza l’importanza di tale misura: attualmente, infatti, proprio le amministrazioni pubbliche, formulando richiesta di offerte economiche più competitive sul piano dei prezzi, rischiano di favorire e di premiare quelle imprese che operano una concorrenza sleale, improntata sul mancato rispetto dei contratti e delle disposizioni di legge."
E’ però ragionevole richiedere che chiunque proponga una nuova disposizione di legge (e coloro che l’approvano), espliciti anche le modalità di applicazione!

Etichette:

06 luglio 2011

CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA

Le somme indicate devono essere congrue relativamente al lavoro da affidare e non possono essere soggette a ribasso d’asta.
Nel documento sono riportati:
- Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici;
- Esempio di calcolo per l’attuazione delle linee guida;
- Schema delle somme componenti un quadro economico su cui non effettuare il ribasso ai sensi dell’art.23 della L.R. n.23/2010;
- Contabilità dei costi e degli oneri nei subappalti;
- Tabella delle categorie di cui al D.P.R. 554/1999 e D.P.R 207/2010;
- Elenco degli oneri della sicurezza;
- Elenco costi minimi della manodopera da non assoggettare a ribasso d’asta.

Etichette:

06 febbraio 2011

D.M. 18 OTTOBRE 2010 - COSTO DEL LAVORO NEGLI APPALTI DI SERVIZI

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale s.o. al n. 303 del 20 dicembre 2010 il decreto del Ministro del Lavoro, recante la determinazione del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi "distintamente per le aziende che occupano da sedici a cinquanta dipendenti e per quelle con oltre cinquanta dipendenti, sia a livello nazionale che a livello territoriale, con decorrenza dal mese di ottobre 2010".
Il Codice dei Contratti Pubblici prevede infatti, all'art. 87, comma 2, lettera g), che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, "sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali".

Tabelle allegate

Etichette: