21 luglio 2011

RESTITUZIONE DEI BENI OCCUPATI

La Corte di Cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza n. 11963 del 31 maggio 2011 ricordando come l’occupazione per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione determina, comunque, l’acquisto della proprietà in capo alla P.A. dell’area occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata, ha tuttavia dichiarato che, ove risulti che l’opera programmata non sia stata completata e sia provato il sopravvenuto difetto di interesse della P.A. nel perseguimento dell’obiettivo inizialmente delineato, può essere accolta la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, che realizza la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, alla luce della previsione dell’articolo 2058 del Codice civile.
In tema di retrocessione, l’articolo 46 del DPR 327/2001 prevede che, trascorso il termine decennale per l’esecuzione di un’opera pubblica, gli espropriati possano richiedere la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la condanna dell’espropriante alla restituzione dei beni precedentemente acquisiti.
Nel caso in esame la mancata ultimazione delle opere, per la cui realizzazione era iniziato il processo espropriativo, ha prodotto l’irreversibile trasformazione di parte delle aree legittimamente occupate e contestualmente il venir meno del pubblico interesse per il quale furono predisposte e progettate.
Alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di espropriazioni per pubblica utilità, l’irreversibile (ancorché parziale) trasformazione del fondo determina l’acquisto della proprietà del bene (nei limiti della parte trasformata) da parte della PA che ha dato corso al procedimento, dovendo trovare prioritario soddisfacimento l’interesse posto a base della realizzazione dell’opera pubblica.
Tuttavia, qualora le condizioni di fatto riscontrate deponessero nel senso di un sopraggiunto difetto di interesse della PA a perseguire l’obiettivo originariamente considerato meritevole di soddisfacimento, non vi sarebbe alcun motivo ostativo all’accoglimento della domanda di restituzione del terreno occupato a seguito della dichiarazione di pubblica utilità; domanda basata sulla richiesta di applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 2058 del Codice civile in tema di risarcimento del danno.

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