12 agosto 2011

LE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

In applicazione del generale principio, comunitario ed interno, della massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, le clausole di esclusione, oltre ad essere tassative e insuscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, devono presentare in base alla lex specialis un contenuto non equivoco, ma preciso e puntuale, così da rendere immediatamente percepibile quale sia il comportamento la cui violazione determina l’estromissione dalla procedura (sul punto si considerino, quale mera esemplificazione di un orientamento costante: Consiglio di stato, sez. VI, 13 giugno 2000, n. 3290; Consiglio di stato, sez. V, 09 dicembre 2004,n. 7905; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 25 ottobre 2005, n. 9797; Consiglio di stato, sez. VI, 04 agosto 2009, n. 4896; T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, sez. I, 11 marzo 2010, n. 26; Consiglio di stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 78; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 30).
La regola ora espressa riflette sia l’esigenza di consentire ai soggetti interessati di valutare la convenienza della partecipazione alla gara, evitando il rischio di esclusioni non preventivabili in ragione della genericità della lex specialis, sia di precludere comportamenti della stazione appaltante non coerenti con i canoni della par condicio e della correttezza, correlati al dovere di buona amministrazione, come accadrebbe qualora la commissione giudicatrice potesse escludere un soggetto sulla base di clausole dal contenuto non compiutamente intelligibile.
Si badi che il carattere univoco della clausola di esclusione non dipende dal dato puramente formale della previsione di una certa condotta “a pena di esclusione”, ma dalla circostanza che il comportamento che conduce all’estromissione sia precisamente descritto e definito dalla lex specialis. Tale profilo esclude anche che la stazione appaltante, o la commissione giudicatrice, o il responsabile unico del procedimento, una volta scaduti i termini di presentazione delle offerte, possano intervenire con atti di integrazione diretti a definire ex post il contenuto della clausola escludente, salvo l’esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante, qualora ne sussistano i presupposti.
Certo, l’amministrazione può fornire chiarimenti rispetto ai contenuti della lex specialis, ma essi devono consistere nella mera delucidazione di quanto già stabilito o, comunque, di quanto desumibile dal bando di gara e non nell’integrazione di clausole dal contenuto generico o indeterminato.
Simili considerazioni sono del tutto coerenti con i precetti posti dagli artt. 10 e 83 del d.l.vo 2006 n. 163, che, nel definire, rispettivamente, i compiti del responsabile unico del procedimento e della commissione giudicatrice, non attribuiscono a tali organi alcun potere di intervento integrativo rispetto alle regole della gara. TAR MILANO, sez. III, sentenza n. 1927 del 18/7/2011

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