04 marzo 2012

NUOVA CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO


Nuova causa di risoluzione del contratto: condanna passata in giudicato per reati di usura o riciclaggio. Modificato l'art. 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ad opera dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012)

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12 agosto 2011

LE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

In applicazione del generale principio, comunitario ed interno, della massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, le clausole di esclusione, oltre ad essere tassative e insuscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, devono presentare in base alla lex specialis un contenuto non equivoco, ma preciso e puntuale, così da rendere immediatamente percepibile quale sia il comportamento la cui violazione determina l’estromissione dalla procedura (sul punto si considerino, quale mera esemplificazione di un orientamento costante: Consiglio di stato, sez. VI, 13 giugno 2000, n. 3290; Consiglio di stato, sez. V, 09 dicembre 2004,n. 7905; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 25 ottobre 2005, n. 9797; Consiglio di stato, sez. VI, 04 agosto 2009, n. 4896; T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, sez. I, 11 marzo 2010, n. 26; Consiglio di stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 78; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 30).
La regola ora espressa riflette sia l’esigenza di consentire ai soggetti interessati di valutare la convenienza della partecipazione alla gara, evitando il rischio di esclusioni non preventivabili in ragione della genericità della lex specialis, sia di precludere comportamenti della stazione appaltante non coerenti con i canoni della par condicio e della correttezza, correlati al dovere di buona amministrazione, come accadrebbe qualora la commissione giudicatrice potesse escludere un soggetto sulla base di clausole dal contenuto non compiutamente intelligibile.
Si badi che il carattere univoco della clausola di esclusione non dipende dal dato puramente formale della previsione di una certa condotta “a pena di esclusione”, ma dalla circostanza che il comportamento che conduce all’estromissione sia precisamente descritto e definito dalla lex specialis. Tale profilo esclude anche che la stazione appaltante, o la commissione giudicatrice, o il responsabile unico del procedimento, una volta scaduti i termini di presentazione delle offerte, possano intervenire con atti di integrazione diretti a definire ex post il contenuto della clausola escludente, salvo l’esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante, qualora ne sussistano i presupposti.
Certo, l’amministrazione può fornire chiarimenti rispetto ai contenuti della lex specialis, ma essi devono consistere nella mera delucidazione di quanto già stabilito o, comunque, di quanto desumibile dal bando di gara e non nell’integrazione di clausole dal contenuto generico o indeterminato.
Simili considerazioni sono del tutto coerenti con i precetti posti dagli artt. 10 e 83 del d.l.vo 2006 n. 163, che, nel definire, rispettivamente, i compiti del responsabile unico del procedimento e della commissione giudicatrice, non attribuiscono a tali organi alcun potere di intervento integrativo rispetto alle regole della gara. TAR MILANO, sez. III, sentenza n. 1927 del 18/7/2011

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30 maggio 2011

TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

Il Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 ha apportato modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 tra le quali la seguente:

- all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle"

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20 marzo 2011

ESCLUSIONE DALLA GARA SOLO NEL CASO DI NON PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Per le gare bandite a far data dal 1.5.2010, l’Autorità ha precisato in più occasioni che è corretto prevedere l’esclusione da una gara solo nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento del contributo e non nel differente caso in cui il pagamento sia stato effettuato mediante versamento su conto corrente postale, anziché secondo le nuove modalità, in quanto un inadempimento meramente formale non può essere considerato dalla stazione appaltante nel bando di gara sic et simpliciter causa di esclusione, senza procedere ad un previo accertamento dell’effettivo versamento del contributo dovuto all’Autorità. In altri termini, l’esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto ogni qual volta si presenti un inadempimento di tipo sostanziale, consistente nel mancato pagamento delle contribuzioni dovute all’Autorità, e non un inadempimento di tipo formale (cfr. AVCP pareri n.8 del 14.1.2010, n.67 del 25.3.2010, n.225 del 16.12.2010).
Per tale ragione l’Autorità nel dare attuazione per l’anno 2010 all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con la delibera del 15 febbraio 2010, non ha imposto, a pena di esclusione, alcun onere formale o procedurale ai concorrenti, ma ha preciso all’art. 4, comma 2, che “i soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento - gli operatori economici - sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrate, aI momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente”, ed al successivo comma 5 che “ai fìni del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http : //www. avcp.it”, ossia o on line mediante pagamento con carta di credito o in contanti mediante pagamento presso i tabaccai lottisti abilitati.
Ne deriva che se è corretto riportare nella lex specialis il contenuto delle istruzioni operative concernenti il versamento del contributo all’Autorità, prevedendo, altresì, l’esclusione in caso di mancato pagamento, non è, invece, corretto prevedere la medesima sanzione nel caso di violazione meramente formale delle predette istruzioni. Osta a ciò, da un lato, il principio di stretta interpretazione della cause di esclusione dalle gare pubbliche – avendo previsto il legislatore l’esclusione solo in caso di mancato versamento del contributo (art. 1, comma 67, legge n. 266/2005) – e dall’altro, i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa – che sarebbero violati, se la stazione appaltante non distinguesse, all’interno della lex specialis, tra inadempimenti di tipo sostanziale, comportanti l’esclusione del concorrente, ed inadempimenti di tipo formale, non aventi le stesse conseguenze dei primi (cfr. TAR Lombardia Brescia, sez. I, sentenza n. 487 del 7.5.2008, TAR Lazio Roma, sez. II bis, sentenza n. 4893 del 7.5.2009). Conseguentemente la previsione della lex specialis, che sanzionasse con l’esclusione sia il concorrente che non ha versato il contributo AVCP sia il contraente che ha effettuato tale versamento con modalità diverse da quelle indicate nei documenti di gara, sarebbe illegittima per falsa applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per eccesso di potere, sub specie di manifesta irragionevolezza. Parere di Precontenzioso dell’AVCP n. 27 del 09/02/2011

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