REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Pubblicato
sulla G.U. 17/03/2012, n. 65 il Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie nei contratti pubblici, di cui all'art. 6, comma 7, lettera n), del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici)
adottato dall’AVCP in data 01/03/2012, in vigore dal 18/03/2012.
I
soggetti che possono presentare istanza di parere all'Autorità sono:
- la stazione appaltante, in persona del
soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
- l'operatore economico, in persona del
soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
- i soggetti portatori di interessi
pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere
all'esterno la volontà del richiedente.
L'istanza
può essere presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da
una o più parti interessate, e in tal caso l'Autorità emana il parere
relativamente a questioni concernenti gli affidamenti sotto soglia comunitaria
e sopra soglia comunitaria insorte durante lo svolgimento delle procedure ad
evidenza pubblica, oppure singolarmente, e in tal caso l'Autorità valuta la
rilevanza dell'istanza ai fini dell'emanazione del parere, sulla base dei
seguenti criteri:
- presentazione da parte di una stazione appaltante;
- carattere
di novità e complessità della questione di diritto sottoposta e possibilità di
incidenza della stessa su future procedure ad evidenza pubblica;
- valore
economico della controversia;
- valore sociale della controversia.
Il
procedimento per la soluzione delle controversie è stato in precedenza
disciplinato dal Provvedimento del 10/10/2006 e successivamente dal
Provvedimento del 10/01/2008.
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