09 aprile 2012

SOGLIA A 40.000 EURO PER SERVIZI DI INGEGNERIA

Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito risposta ad una interrogazione confermando l'effettiva elevazione della soglia di cui all'art. 125, comma 11 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice Contratti) da 20.000 a 40.000 Euro, anche per i servizi di architettura ed ingegneria di cui all'art. 252 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice).
Ciò in quanto le previsioni contenute nella fonte di rango primario, D. Leg.vo 163/2006, debbano prevalere sulle difformi previsioni contenute nella fonte di rango secondario D.P.R. 207/2010, e che con le modifica introdotta D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito dalla L. 12/07/2011, n. 106 al comma 10 dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010 si è inteso assoggettare integralmente anche il settore dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria al regime generale di cui all'art. 125, comma 11, del D. Leg.vo 163/2006. Tale interpretazione segue e conferma quanto chiarito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti con il Parere REG 22/2011 del 16/11/2011.

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