SOGLIA A 40.000 EURO PER SERVIZI DI INGEGNERIA
Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito risposta ad una interrogazione confermando
l'effettiva elevazione della soglia di cui all'art. 125, comma 11 del D. Leg.vo
163/2006 (Codice
Contratti) da 20.000 a 40.000 Euro, anche per i servizi di architettura ed
ingegneria di cui all'art. 252 del D.P.R.
05/10/2010, n. 207
(Regolamento di attuazione del Codice).
Ciò
in quanto le previsioni contenute nella fonte di rango primario, D. Leg.vo
163/2006, debbano prevalere sulle difformi previsioni contenute nella fonte di
rango secondario D.P.R. 207/2010, e che con le modifica introdotta D.L. 13/05/2011,
n. 70, convertito dalla L. 12/07/2011, n. 106 al comma 10 dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010 si è
inteso assoggettare integralmente anche il settore dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria al regime generale di cui all'art. 125, comma
11, del D. Leg.vo 163/2006. Tale interpretazione segue e conferma quanto
chiarito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti con il Parere REG 22/2011
del 16/11/2011.
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