16 maggio 2012

DELIBERA DELL’AVCP A SEGUITO DELL’ABROGAZIONE DELLE TARIFFE


L’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», stabilisce, anzitutto, al comma 1, l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo, altresì, al comma 5 che “Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.”. E’ evidente, quindi, la differenza con il precedente regime. Alla luce della abrogazione totale delle tariffe disposta dall’articolo 9, le stesse non possono essere più indicate nemmeno quale possibile riferimento per l’individuazione del valore della prestazione.
La Deliberazione dell’AVCP n. 49 del 3 maggio 2012 tenta di fornire indicazioni ai fini della predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura nelle more della pubblicazione di determinazioni più organiche. In sintesi si propongono le seguenti linee guida:

1. L’importo a base di gara
Il primo aspetto considerato riguarda le modalità che le stazioni appaltanti devono seguire per determinare l’importo a base di gara, alla luce della integrale abrogazione delle tariffe professionali, abrogazione che incide, come previsto dal comma 5 dell’articolo 9, anche sulle disposizioni del Codice e del Regolamento attuativo che prevedono il riferimento alle tariffe professionali per la stima del corrispettivo, ivi compresa quella di cui all’articolo 266, comma 1, lettera c), n. 1 del d.P.R. n. 207 del 2010.
In attesa delle future determinazioni dell’Autorità in merito, i responsabili del procedimento, per individuare gli importi a base di gara, potrebbero riferirsi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione, o da amministrazioni consimili, negli ultimi anni.
In tal senso, il calcolo dell’importo da porre a base di gara dovrebbe trovare una coerenza con i compensi minimi e massimi pagati negli ultimi anni dalle stazioni appaltanti, per servizi tecnici, relativamente alle diverse tipologie ed importi di lavori e di opere individuate sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla determinazione n. 5 del 7 luglio 2010 e per uguali livelli progettuali.
A tal fine, gli importi dei compensi corrisposti ai progettisti negli ultimi anni, rapportati all’importo dei lavori progettati, eseguiti e collaudati fornirebbero la percentuale di incidenza del costo della fase progettuale sul totale dell’importo dei lavori; tale percentuale, rapportata poi al costo preventivato dei lavori e delle opere da progettare, determinerebbe l’importo da porre a base di gara per i servizi tecnici (articolo 264, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 2010).
Va tuttavia precisato che gli importi corrisposti in passato sono da considerarsi al netto dei ribassi offerti in gara e, pertanto, per una corretta procedura concorrenziale, l’importo degli oneri di progettazione da porre a base di gara, come prima determinato, andrebbe incrementato della media dei ribassi ottenuti nel passato.

2. Le modalità di definizione dei requisiti di partecipazione
Il secondo problema prospettato è quello relativo alle modalità di definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e di specificazione dei mezzi di prova del loro possesso. Si richiama quanto l’Autorità ha elaborato con le tabelle n. 1, n. 2 e n. 3, allegate alla determinazione n. 5 del 27 luglio 2010, nelle quali è stato costruito un prospetto, a più livelli, che indica:
-       al primo livello la “destinazione funzionale e/o complementare e/o integrativa delle opere e dei lavori” oggetto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria quali per esempio “organismi edilizi per l’istruzione”, “organismi edilizi per i servizi sanitari”, “opere a rete per la mobilità”, “opere speciali per la mobilità”;
-       al secondo livello la “identificazione e specificazione delle opere di ogni destinazione funzionale”, per esempio con riferimento agli “organismi edilizi per l’istruzione”, “asili”, “scuola materna”, “scuola elementare”;
-       al terzo livello la classe e categoria dell’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 di appartenenza di ogni opera o lavoro.
Tale prospetto può essere utilizzato anche dopo l’abrogazione delle tariffe, prevedendo che nei bandi di gara non si faccia più riferimento alle classi e categoria dell’abrogata tabella dell’articolo 14 della legge 143 del 1949, ma direttamente al primo livello del prospetto (destinazione funzionale e/o complementare e/o integrativa delle opere) individuato sulla base dell’opera del secondo livello del prospetto (identificazione e specificazione delle opere) da progettare. I concorrenti, per dimostrare il possesso dei requisiti, devono fare riferimento ai progetti da essi redatti per una delle opere del secondo livello, che dipende direttamente dal primo livello indicato nel bando, i cui certificati devono riferirsi alle classi e categorie dell’abrogato articolo 14 della legge n. 143 del 1949, indicati al terzo livello del prospetto.

3. La verifica di congruità
La terza questione affrontata concerne la verifica di congruità degli importi risultanti dalle offerte di ribasso dei concorrenti. L’Autorità, nella determinazione n. 5 del 2010, ha sottolineato l’importanza di tale verifica, fornendo suggerimenti alle stazioni appaltanti.
Sul piano operativo si può considerare non congruo l’importo che, al netto del ribasso offerto in gara, risulta inferiore in misura elevata rispetto all’importo in base al quale, al netto del ribasso medio offerto in passato, è stato individuato l’importo a base di gara. Tale verifica, in sostanza, consente di ritenere adeguato il compenso da corrispondere solo qualora esso risponda ai valori di mercato. Un altro parametro può essere inoltre costituto dalla non congruenza del corrispettivo con l’importo stabilito per l’incentivo ai dipendenti dell’amministrazione dallo stesso art. 92 del Codice.

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10 aprile 2012

COMPENSO PER I PROFESSIONISTI

L'art.9 comma 1 della legge 24.3.2012 n.27 (conversione il legge del DL 1/2012) abroga le tariffe professionali. Queste possono essere utilizzate per altri 120 giorni solo per stabilire i compensi nell'ambito di vertenze giudiziarie. Entro lo stesso termine, il Governo emanerà un decreto per fissare parametri per i compensi da decidere da parte del giudice. Un altro decreto definirà gli oneri e le contribuzioni per Inarcassa e le altre casse professionali. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
Il compenso deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Il professionista deve fornire al cliente tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico. Inoltre deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocabili al cliente nell'esercizio dell'attivita' professionale.
In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
La legge non impone la forma scritta, (inizialmente prevista dal decreto-legge con sanzioni disciplinari per gli inadempienti) né per il compenso pattuito, né per le altre informazioni nel preventivo al cliente. Tuttavia la forma scritta sembra inevitabile visto che le cose da pattuire e da comunicare non è opportuno siano concordate solo verbalmente. Inoltre nulla impedisce che gli Ordini stabiliscano l'opportunità o l'obbligo del preventivo e della pattuizione scritti nel rispettivi codici deontologici. In merito all'assicurazione, sembra che fino alla riforma di agosto 2012, il professionista deve comunicare al cliente se possiede o meno la polizza. Solo dopo la legge di riforma l'assicurazione diventerebbe obbligatoria.
I liberi professionisti e le stazioni appaltanti, devono determinare i compensi in funzione di propri parametri di riferimento da rendere pubblici.
Le tariffe sono state abrogate ma non è stata tolta ai singoli professionisti ed alle stazioni appaltanti la possibilità di determinare e pubblicizzare, per il principio di trasparenza, propri parametri di riferimento che potrebbero essere, in parte, anche ricavati dalle attuali tariffe professionali.
Ogni Amministrazione dovrebbe dotarsi di un regolamento interno approvato con delibera in cui vengano definiti i parametri (in funzione dell’importo delle opere, della categoria e del grado di complessità delle stesse) cui fare riferimento per la determinazione dei compensi dei servizi di architettura e di ingegneria da porre a base d'asta.
In definitiva si deve costruire una Tabella in cui in funzione dell'importo dell'opera e della categoria della stessa vengano individuati tre parametri (percentuali) per il compenso.
Per quanto concerne gli importi delle opere potrebbero essere definiti da tre a 5 parametri, ad esempio: sino a 100.000 euro, da 100.000 a 500.000 euro, da 500.000 ad 1.000.000 di euro, da 1.000.000 a 5.000.000 di euro, oltre 5.000.000 e tante categorie in funzione delle opere da eseguire, ad esempio: fabbricati rurali, case unifamiliari, case plurifamiliari, ponti, strade, ecc.
Per ognuna delle categorie determinate e per ogni importo dovrebbero essere, poi, definiti tre parametri (percentuali) di riferimento in funzione del fatto che si possa trattare di un incarico semplice, di un incarico di media difficoltà o di un incarico complesso.
In ogni caso, non si tratta di una tariffa ma di parametri che l’Amministrazione stabilisce senza alcun riferimento ad una tariffa professionale.
Oppure, basterebbe utilizzare gli stessi parametri che il Governo deve fissare per le decisioni del giudice sui compensi professionali.
Ovviamente il responsabile del procedimento, nella definizione dell'importo a base d'asta, relativo ad un determinato servizio di architettura o di ingegneria, avrebbe l'obbligo di riferirsi ai parametri definiti dalla propria amministrazione.
Per i lavori privati, ogni singolo professionista potrebbe, anche con riferimento alla ormai abrogata tariffa professionale, costruirsi un proprio listino in cui, in funzione della tipologia dell’opera che ritiene di poter progettare e dirigere, definire i parametri dei compensi in relazione all'importo ed alla complessità dell'opera stessa.
Le tariffe professionali o l’utilizzo di parametri tariffari non potranno essere richiamati in alcun modo nei contratti stipulati pena nullità della clausola relativa alla determinazione dei compenso (art.9 comma 2 della Legge 27/2012).

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09 aprile 2012

SOGLIA A 40.000 EURO PER SERVIZI DI INGEGNERIA

Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito risposta ad una interrogazione confermando l'effettiva elevazione della soglia di cui all'art. 125, comma 11 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice Contratti) da 20.000 a 40.000 Euro, anche per i servizi di architettura ed ingegneria di cui all'art. 252 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice).
Ciò in quanto le previsioni contenute nella fonte di rango primario, D. Leg.vo 163/2006, debbano prevalere sulle difformi previsioni contenute nella fonte di rango secondario D.P.R. 207/2010, e che con le modifica introdotta D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito dalla L. 12/07/2011, n. 106 al comma 10 dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010 si è inteso assoggettare integralmente anche il settore dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria al regime generale di cui all'art. 125, comma 11, del D. Leg.vo 163/2006. Tale interpretazione segue e conferma quanto chiarito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti con il Parere REG 22/2011 del 16/11/2011.

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20 novembre 2011

NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ D'IMPRESA. STATUTO DELLE IMPRESE


Pubblicata nella G.U. n. 265 del 14novembre la legge 11 novembre 2011, n. 180: Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. 
Gli articoli 12 e 15 modificano il Codice dei contratti mentre l’art. 13 stabilisce modalità operative che incidono sulle procedure degli appalti pubblici. In particolare:

1. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28».

Art. 13. Disciplina degli appalti pubblici
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese.
2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;
b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;
c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante:
1) l'assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione a società miste pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità previsti dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dell'appalto;
2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;
3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;
d) introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.
5. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

Art. 15. Contratti di fornitura con posa in opera
1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni  sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

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05 giugno 2011

AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - VALUTAZIONE ESPERIENZA PREGRESSA

E' vero che il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente conosce un'applicazione "attenuata" nel settore dei servizi, in quanto si ritiene che laddove l'offerta tecnica non consista in un progetto o in un prodotto ma si sostanzi invece in una attività, un facere, la stessa può essere valutata anche sulla base di criteri quali la pregressa esperienza e la professionalità emergenti da curricula professionali. Ma è anche vero che la possibilità di valutare, in sede di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le pregresse esperienze professionali, incontra il limite del peso concretamente attribuibile in termini di punteggio a tali elementi (cfr. parere AVCP n. 97/2010).
In sostanza, l'apprezzamento del merito tecnico che è deducibile dalla specifica professionalità e dalla valutazione dei curricula professionali è solo uno degli elementi valutabili e, pertanto, non può assumere un rilievo eccessivo (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 2 ottobre 2009, n.6002; Cons. di Stato, sez.VI, 18 settembre 2009, n.5626; Cons. di Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n.3716; Cons di Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n.2770), come, invece, nel caso in questione nel quale si è previsto di assegnare 70 punti degli 80 disponibili, riservandone solo 10 alla valutazione delle caratteristiche dell’offerta metodologica. Parere dell’AVCP n. 73 del 21/4/2011.

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30 maggio 2011

IL NUOVO REGOLAMENTO E I SERVIZI DI INGEGNERIA

Documentazione tratta dal sito dell’Ordine degli ingegneri di Genova.

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