31 dicembre 2005

Il progetto ed i livelli di progettazione

Autorita' per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Determinazione n. 9 del 23 novembre 2005


1 - il progetto – alla luce dell’art. 16 comma 1 della legge 109/94 e s.m. - si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitivo ed esecutivo, salva la diversa disciplina relativa ad alcune tipologie lavorative;
2 - il RUP può modificare ovvero integrare i contenuti dei singoli livelli progettuali qualora li ritenga insufficienti od eccessivi (art. 16 comma 2 L. 109/94 e s.m.);
3 - al RUP è attribuita la facoltà, intesa come discrezionalità tecnica, di unificare i livelli di progettazione. Tale facoltà è da intendersi circoscritta a casi di non elevata complessità dell’opera (nell’accezione di cui all’art. 2, comma 1, lett. h del DPR 554/99) o di non elevata rilevanza economica. Le relative motivazioni devono essere riportate nel documento preliminare all’avvio della progettazione (DPR n. 554/99, art. 15, comma 5, lettera l) e sottoposte ad approvazione da parte della stazione appaltante;
4 - nel caso di unificazione di due livelli di progettazione il RUP deve assicurare che il livello di progettazione successivo assorba i contenuti principali ed essenziali del livello precedente, nei limiti indicati dallo stesso RUP;
5 - l’unificazione di più livelli di progettazione non può comportare il ridimensionamento dei contenuti del progetto esecutivo che costituisce la base per la materiale esecuzione dei lavori o comunque, più in generale, dei contenuti dell’ultimo livello di progettazione posto a base di gara, tranne che nei casi espressamente indicati dalla normativa;
6 - per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, il progetto preliminare può essere sostituito, ai fini dell’inclusione nell’elenco annuale dei lavori, da uno studio di fattibilità (art. 14, comma 6 della legge 109/94 e s.m.);
7 - per i lavori di manutenzione, il progetto preliminare è sostituito dalla stima sommaria dei costi, con l’indicazione precisa degli interventi di manutenzione;
8 - per i lavori aventi ad oggetto i beni del patrimonio culturale, come individuati dall’art. 1 del d.lgs. 30 del 22 gennaio 2004 (e del d.lgs. 42 del 22.1.2004), l’affidamento è disposto (art. 8) sulla base del progetto definitivo, mentre la redazione del progetto esecutivo, ove sia ritenuta necessaria dalla stazione appaltante, è effettuata dall’appaltatore, dopo l’aggiudicazione. Rimane comunque necessario che il progetto definitivo sia integrato dal capitolato speciale e dallo schema del contratto e che sia redatto il piano di manutenzione;
9 - nel caso di lavori di manutenzione da realizzarsi attraverso lo strumento del contratto aperto di cui all’art. 154 del DPR 554/99, è sufficiente almeno la redazione del progetto definitivo e può utilizzarsi l’appalto integrato per la scelta del contraente, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità con la determinazione n. 13 del 28 luglio 2004. Anche per i lavori del contratto aperto, trattandosi di manutenzione, il progetto preliminare è sostituito dalla stima sommaria dei costi, con l’indicazione precisa degli interventi di manutenzione.