05 febbraio 2006

Interessi per ritardato pagamento (art. 30 del CGA)

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro 45 giorni (termine stabilito ai sensi dell'articolo 29) per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro 30 giorni (termine stabilito ai sensi dell'articolo 29) per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nei 90 giorni (termine stabilito dall'articolo 29) per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [per i diversi provvedimenti attuativi, si veda qui]. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Con Determinazione N. 5/2002 del 27 marzo 2002 l’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. ha espresso considerazioni sul fenomeno dei ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici.