21 gennaio 2006

Categorie di opere e qualificazione

I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza ai sensi dell’art. 8 della Legge 11 febbraio 1994, n.109.
La qualificazione può essere relativa a ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo “OG”, o a ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l’acronimo “OS” nell’Allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Ai fini dei bandi di gara le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate secondo le indicazioni degli articoli da 72 a 75 del Regolamento.