14 febbraio 2006

No a clausola che privilegia imprese locali

Con la decisione n. 28 dell’11 gennaio 2006, il Consiglio di Stato, V sezione, ha ritenuto illegittima la clausola contenuta in un bando di gara, che prevedeva l’attribuzione di un punteggio per l’esperienza pluriennale nella gestione di servizi nei confronti di Enti locali con sede nel territorio di riferimento del bando di gara stesso.
I giudici di primo grado avevano già censurato tale clausola che di fatto privilegiava le offerte provenienti da soggetti già da tempo operanti nella zona di riferimento della stazione appaltante.
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza precedente spiegando che quella clausola, oltre a distorcere la concorrenza, non è giustificata da alcun interesse pubblico.
La clausola contestata – afferma il CdS - è in conflitto con i valori della parità di trattamento tra i concorrenti e della proporzionalità dell’azione amministrativa, non soltanto per il punteggio assegnato al requisito (che poteva raggiungere il 40% dei punti totali assegnabili per il “curriculum aziendale”), ma, soprattutto, perché espressione di un uso distorto della discrezionalità amministrativa.Inoltre, la preferenza accordata alle imprese localizzate su un determinato territorio, a scapito delle altre partecipanti, non è giustificata da alcun nesso di strumentalità necessaria rispetto al conseguimento dell’interesse pubblico primario alla selezione del concorrente provvisto della migliore capacità operativa. (edilportale)