11 febbraio 2006

Offerta economicamente più vantaggiosa: attribuzione di pesi ai subelementi del criterio

La Corte di Giustizia UE – Sentenza 24 novembre 2005, C-331/04 dichiara:
“L’art. 36 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e l’art. 34 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/Cee, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, devono essere interpretati nel senso che IL DIRITTO COMUNITARIO NON OSTA a che una commissione aggiudicatrice attribuisca un peso relativo ai subelementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione tra questi ultimi del numero di punti previsti per il detto criterio dall’amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato d’oneri o del bando di gara, purché una tale decisione:

- non modifichi i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara;
- non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione;
- non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.


Dunque: nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile scomporre i criteri di aggiudicazione in sottopesi anche dopo l’apertura delle buste, a condizione di non introdurre elementi che, se conosciuti prima, avrebbero modificato le offerte e senza creare discriminazioni.