06 marzo 2006

Escussione della cauzione provvisoria

Consiglio di Stato - Sezione IV – Sentenza n. 288 del 30.1.2006
L’escussione della cauzione provvisoria è un atto dovuto tutte le volte in cui, non essendo state le dichiarazioni, rese dall’aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, confermate dal successivo riscontro della relativa documentazione presentata, l’Amministrazione abbia provveduto, a norma della lex specialis, alla esclusione dell’impresa dalla procedura ed all’annullamento della aggiudicazione. La garanzia della veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di gara in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal bando, è garanzia anche dell’affidabilità dell’offerta, il cui primo indice è rappresentato proprio dalla correttezza e serietà del comportamento del concorrente in relazione agli obblighi derivanti dalla disciplina di gara, che refluisce sulla serietà e correttezza dell’intero procedimento di gara.