18 febbraio 2006

Partecipazione alla gara d'appalto di ATI verticale

Le norme (articolo 95, comma 3, del dpr 554/99) sulla partecipazione alle gare di appalto di un soggetto plurimo (associazione temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, gruppo europeo di interesse economico) di tipo verticale prevedono che la qualificazione dello stesso deve essere posseduta nel seguente modo:
a) mandataria: categoria prevalente per il corrispondente importo;
b) mandanti: categorie scorporabili per i corrispondenti importi.
Nel caso di associazioni temporanee verticali - indipendentemente se costituite per scelta del concorrente o perché conseguenza del divieto di subappalto - ogni mandante, assumendo l’esecuzione delle lavorazioni di una singola categoria, è da considerarsi assimilabile al soggetto che assume le lavorazioni della categoria prevalente. Non vi è dubbio, quindi, che sussiste la facoltà di subappaltare entro il limite del 30% le lavorazioni di ogni categoria.
Va precisato (articolo 18, della legge 55/90 e successive modificazioni) che il subappalto deve comunque essere autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto alla condizione (articolo 18, comma 3, punto 1, della legge 55/90 e successive modificazioni) che i concorrenti “abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo”. La disposizione comporta che i concorrenti, tutte le volte che non siano in possesso delle qualificazioni delle categorie scorporabili, debbano indicare nell’offerta la loro intenzione di volere subappaltare le lavorazioni di quelle categorie scorporabili che sono a qualificazione obbligatoria indipendentemente dal fatto che sussista o meno il loro diritto a procedere al subappalto.
La stazione appaltante, in mancanza di una delle condizioni tassative fissate dalla legge non potrebbe, infatti, concedere l’autorizzazione. Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante debba procedere alla sua esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle.
Le lavorazioni delle categorie scorporabili sono tutte anche totalmente subappaltabili (articolo 73, comma 1, del dpr 554/1999), fatto salvo il caso che sia da applicarsi la norma sullo speciale divieto di subappalto. Tale disposizione non pone problemi di applicazione se l’aggiudicatario è un soggetto singolo oppure un’associazione temporanea di tipo orizzontale. Qualora, invece, l’aggiudicatario è un’associazione temporanea di tipo verticale occorre tenere conto che ciascuna delle mandanti assume l’esecuzione di lavorazioni di una particolare categoria e, pertanto, non vi è dubbio che sono da considerarsi assimilabili al soggetto che assume le lavorazioni della categoria prevalente. Ne consegue che esse possono subappaltare le lavorazioni esclusivamente entro il limite del 30% dell’importo delle lavorazioni assunte.