18 febbraio 2006

Disposizioni in materia di associazioni temporanee

a) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente e per una classifica adeguata al 40% dell’importo cui deve far fronte l’intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l’associazione temporanea mista non è specificamente qualificata);
b) le mandanti che intendono assumere l’esecuzioni di lavorazioni della categoria prevalente devono possedere la qualificazione per la categoria prevalente e per una classifica adeguata al 10% dell’importo cui deve far fronte l’intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l’associazione temporanea mista non è specificamente qualificata), fermo restando la copertura dell’intero importo;
c) le mandanti che intendono assumere lavori nelle categorie scorporabili devono possedere la qualificazione con riferimento ad ognuna di tali categorie;
d) l’importo di ognuna delle categorie scorporabili può essere coperto anche da più di una mandante con la condizione che almeno una di esse (da considerarsi mandataria della sub associazione orizzontale che intende assumere l’esecuzione delle lavorazioni della categoria scorporabile) sia qualificata per una classifica adeguata al 40% dell’importo e le altre per una classifica adeguata al 10% del suddetto importo, fermo restando la copertura dell’intero importo.
e) la possibilità di concorrere in forma di associazione mista deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara. Le stazioni appaltanti nello stabilire tale possibilità devono comunque adottare una particolare cautela. La facoltà deve essere valutata con riferimento, in particolare, al tipo ed all’importo delle lavorazioni delle categorie scorporabili. Deve essere anche valutato se non sia necessario prevedere nei documenti progettuali che l’esecuzione di tali categorie debba avvenire costituendo per ognuna di esse, ai sensi dell’articolo 96 del dpr 554/1999, una apposita società.
f) la disposizione (articolo 3, comma 2, del dpr 34/2000) che permette alle imprese associate o consorziate di considerare, qualora qualificate per almeno un quinto dell’importo complessivo a base di gara, la propria classifica incrementata di un quinto, è applicabile anche alle associazioni di tipo verticale o misto. In tal caso, però, è evidente che la suddetta condizione di qualificazione per un quinto dell’importo complessivo dell’appalto va riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili.
g) le norme si applicano anche ai consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile ed ai gruppi europei di interesse economico (articolo 10, comma 1, lettera e) ed e-bis) della legge 109/1994 e successive modificazioni) con riferimento alle capogruppo ed alle imprese consorziate.