05 marzo 2006

Decreto milleproroghe in vigore dal 1° marzo

La Legge 23 febbraio 2006, n. 51 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005, c.d. “decreto milleproroghe”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006 - Supplemento Ordinario n. 47. La legge è in vigore dal 1° marzo 2006.
Disposizioni di interesse:
Articolo 39-septies.
(Validità del documento unico di regolarità contributiva).
1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi.
Articolo 15.
(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale).
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006».
Slitta al 30 giugno 2006 l’adozione del decreto sui canoni di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, che continuano a essere calcolati in base ai criteri dei Dm Trasporti 21 e 22 marzo 2000. Per stabilire i nuovi canoni di accesso è previsto un decreto Trasporti da predisporre sulla base di una motivata relazione del gestore dell’infrastruttura ferroviaria Rfi Spa, da adottare previo parere del Cipe e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome. Pur essendo completata l’istruttoria per la predisposizione della proposta di decreto, manca all’appello la formale relazione di Rfi. La questione dei canoni è particolarmente delicata sul fronte dei nuovi servizi ferroviari ad alta velocità/alta capacità: per queste tratte, infatti, i canoni di accesso non dovranno solo essere posti a copertura dei costi di circolazione, ma dovranno anche garantire buona parte della remunerazione del capitale investito nella realizzazione di queste linee ferroviarie.
Articolo 25.
(Disposizioni in materia di catasto).
1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, è prorogato di un anno.
Proroga di un anno del termine per il completamento delle procedure di trasferimento ai Comuni in materia di catasto.
Articolo 17.
(Codice della strada).
1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;
b) al comma 2-ter il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1o gennaio 2007».
Proroga al 31 dicembre 2006 del termine per l’equipaggiamento obbligatorio con strisce posteriori e laterali retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o specifici con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Slitta al 1° gennaio 2007 l’obbligo per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate di munirsi di dispositivi omologati per ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni.
Articolo 10.
(Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali).
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180:
1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2006».
Slitta al 31 marzo 2006 l’adozione delle norme sulle misure minime di sicurezza previste dagli articoli da 33 a 35 del Codice della privacy e dall’allegato B (misure minime, trattamenti con o senza strumenti elettronici e disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza), ulteriori rispetto a quelle previste dal Dpr 318/1999. Fra queste slitta la redazione del Documento programmatico sulla sicurezza previsto dall’articolo 34, comma 1, del Codice della privacy. Slitta, invece, al 30 giugno 2006 l’adeguamento degli strumenti elettronici nel caso in cui alla data di entrata in vigore del Codice della privacy il titolare non fosse stato in grado, per obiettive ragioni tecniche, di applicare immediatamente le misure di sicurezza minime. Prorogata al 15 maggio 2006 l’adozione dei regolamenti da parte di soggetti pubblici per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
Articolo 3.
(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti).
2-bis. All'articolo 18, comma 3-ter, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
Ferme restando le procedure di gara a evidenza pubblica già avviate o concluse le Regioni possono disporre di una eventuale proroga dell’affidamento fino a un massimo di due anni (in precedenza era un anno, n.d.r.). La proroga vale per aziende partecipate da Regioni o enti locali che abbiano ceduto una quota di almeno il 20% del capitale sociale o del 20% dei servizi a società di capitali, anche consortili, cooperative e consorzi, purché non partecipate da Regioni o enti locali; oppure se sia stato dato luogo a un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale o alla costituzione di società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale.