22 giugno 2006

Regolarizzazione errori formali dell'offerta

L’errore formale, purché non riguardi elementi essenziali dell’offerta di gara, può essere successivamente sanato. Questo è il principio affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 6 marzo 2006, n. 1068.
Il Collegio ha rilevato che il principio della “sanatoria” incontra solo tre limiti:
1) deve essere sempre garantita la par condicio tra i concorrenti, ovvero non si può procedere a sanatoria nell’ipotesi dell’inosservanza di adempimenti procedimentali o dell’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara;
2) il principio non deve essere utilizzato per supplire alla carenza di documenti ritenuti essenziali per la partecipazione alla gara. Tale limite deve essere, tuttavia, temperato dall’osservazione secondo cui è possibile ricorrere all’integrazione nelle ipotesi in cui gli atti tempestivamente prodotti, e già in possesso della amministrazione, costituiscano ragionevole indizio (cd. principio di prova) del possesso del requisito di partecipazione, non espressamente o univocamente documentato;
3) possono essere sanati solo errori di tipo formale riguardanti elementi non essenziali dell’offerta; vale a dire che la regolarizzazione trova ingresso quando si tratta di porre rimedio a incertezze o equivoci generati dalla ambiguità delle clausole del bando e della lettera di invito, o comunque presenti nella normativa applicabile alla fattispecie. In tal senso, la giurisprudenza più recente ritiene che ai sensi dell’art. 16 del D. Leg.vo. n. 157 del 1995, ai fini dell’esercizio del potere dell’amministrazione di invitare i concorrenti alla regolarizzazione della documentazione dei requisiti di partecipazione alla gara, è condizione necessaria l’equivocità della clausola del bando relativa alla dichiarazione od alla documentazione da integrare o da chiarire; pertanto, in presenza di una prescrizione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un’impresa concorrente, l’invito alla regolarizzazione costituisce violazione del predetto principio.