12 gennaio 2007

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Il decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2006 n. 300 c.d. ‘Milleproroghe’ approvato dal Consiglio dei Ministri il 22/12/2006, prevede il rinvio del termine stabilito per l’attuazione della normativa per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici. La proroga al 31 maggio 2007 è finalizzata all’adozione del regolamento attuativo che è in fase di messa a punto.
La Legge 12 luglio 2006, n.228 [“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l’esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.”] all’articolo 1-quater, aveva stabilito il posticipo a non oltre il 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore del Capo V relativo all’impiantistica del “Testo unico per edilizia” DPR 380/2001, proroga legata all’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – che dispone:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti “Norme tecniche per le costruzioni” del 14 settembre 2005, pubblicato sul Suppl.Ord.n.159 della G.U. n.222 del 23 settembre 2005, è entrato in vigore il 23 ottobre 2005.
Con la Legge n.168 del 17 agosto 2005, art. 14-undevicies (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115) il Ministero ha approvato però un periodo transitorio di 18 mesi (cioè fino al 22.4.2007) per l'applicazione a partire dal 23.4.2007 di tali norme tecniche prevedendo un periodo di coesistenza con la normativa preesistente.
ART. 14-undevicies. - (Regime transitorio per l'operativita` delle norme tecniche per le costruzioni). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, e` inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e` consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita` di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246".
Quindi durante tale periodo è possibile fare riferimento anche alle norme seguenti:
L.1086/71 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” e il relativo decreto attuativo D.M. 9-1-1996 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”.
L.64/74 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e i relativi decreti attuativi.
D.M. 16-1-1996 “Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.
D.M. 16-1-1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”.
D.M. 11-3-1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.
Per quanto riguarda le costruzioni in zona sismica era stata pubblicata sulla G.U. n.245 del 20.10.2005 l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3467 del 13.09.2005 che prorogava l’entrata in vigore dell’Ordinanza n.3274/2003 fino al 23.10.2005, data dell’entrata in vigore del D.M. 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni", la cui applicazione è però stata spostata al 23.4.2007, per effetto del periodo transitorio stabilito con la Legge 168/05. La nuova classificazione sismica invece è da considerarsi già in vigore; quindi una costruzione sita in un Comune che non era sismico ai sensi della vecchia classificazione sismica ma lo è diventato nella nuova, dovrà essere progettato rispettando i criteri sismici pur facendo riferimento alla normativa previgente. La classificazione introdotta dall'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/3/2003 è stata recepita dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. 14964 del 7/11/2003 (BURL n. 48 del 24/11/2003).
(vedi Regione Lombardia e Regione Toscana)