13 gennaio 2007

VARIANTE URBANISTICA PER OPERA PUBBLICA

L’art. 103 della L.R. n.12/05 dispone la disapplicazione di norme statali. Così recita l’articolo:
"1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione (Lombardia) la disciplina di dettaglio prevista:
a) dagli
articoli 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, commi 2 e 3, 20, 21, 22, 23 e 32 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);
b) dagli
articoli 9, comma 5, e 19, commi 2, 3 e 4 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (testo A)."
L’articolo 25, comma 1, della L.R. 12/05 così modificato dall'articolo 1, della legge regionale n. 12 del 2006, dispone però che:
“Ai soli fini dell'approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche non di competenza comunale, la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 23/1997, trova applicazione anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva.”