01 maggio 2007

Affidabilità e ribassi eccessivi

Ci sono due tesi: da un lato si sostiene che un utile di impresa esiguo non denota di per sé l’inaffidabilità dell’offerta economica; dall’altro si osserva che l’utile non può ridursi a una cifra simbolica. Un utile simbolico espone l’amministrazione al rischio che qualsiasi piccolo inconveniente durante l’esecuzione del contratto generi una perdita e quindi una crisi nell’esecuzione dell’appalto. Il dubbio si risolve rafforzando la procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, cioè ammettendo il forte ribasso ma chiedendo giustificazioni adeguate.
Per quanto riguarda le giustificazioni di presunte offerte anomale è diffusa la motivazione che giustifica basse tariffe professionali con la volontà di penetrare in un mercato. Esigenza ritenuta legittima in astratto ma che non deve sconfinare nel dumping, cioè in prestazioni sottocosto che l’ordinamento comunitario vieta al pari delle restrizioni alla concorrenza.
Secondo il Tar Lecce (sentenza n.1398 del 2007) una motivazione del genere non basta a giustificare un’offerta con utile d’impresa simbolico, perché contrasta con l’interesse del committente pubblico, il quale deve poter contare sulla regolare esecuzione del servizio.
Diverso l’orientamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 2455 del 2006) che ha condiviso la tesi della gratuità della prestazione di uno studio legale associato a ingegneri e architetti per servizi di architettura e ingegneria, ritenendo che l’utile del professionista può anche non essere monetario ma di prestigio professionale.