04 novembre 2007

TERMINE PER LA CONSEGNA DEL PLICO

Nelle procedure ad evidenza pubblica il rispetto delle regole di gara non riguarda soltanto i concorrenti, ma vincola anche la stazione appaltante. Questo principio è stato più volte ribadito dal giudice amministrativo: “Le prescrizioni contenute nel bando di gara e nella lettera di invito costituiscono la "lex specialis" della gara e vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione, alla quale non rimane alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo nemmeno disapplicarle” (Consiglio Stato , sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5367).
Il principio deve essere applicato anche in riferimento al rispetto dei termini per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti. Sul punto, da tempo il Consiglio di Stato ha chiarito che “il termine di presentazione delle offerte è inderogabile, per cui non può essere disatteso, pena altrimenti la violazione del principio fondamentale della par condicio” (Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 1995, n. 130).
Per cui se il plico è consegnata oltre il termine previsto dal bando di gara, il concorrente deve essere escluso.
Può però accadere che il soggetto incaricato della consegna (sia esso il servizio postale, un corriere od un incaricato del concorrente) non riesca a rispettare il termine, per cause a lui non imputabili.
Per eccezionali casi di forza maggiore il plico può essere consegnato tardivamente, come precisano i giudici amministrativi, ma si deve trattare di ipotesi oggettive, non imputabili in alcun modo al concorrente (o suo incaricato alla consegna): “Le motivazioni addotte da una impresa a sostegno del ritardo nella consegna dell’offerta, relativamente a presunti problemi di parcheggio e dell'ascensore, non possono integrare quella causa di forza maggiore che sola sarebbe - in teoria - idonea a giustificare il ritardo, ma che dovrebbe essere nondimeno tale da impedire in maniera assoluta, e soprattutto per tutti i concorrenti, il rispetto del termine di presentazione delle offerte” (Consiglio di stato , sez. V, 10 aprile 2002, n. 1960).