28 ottobre 2007

INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE EDIFICABILI

LA CORTE COSTITUZIONALE con sentenza 24 ottobre 2007, n. 348
in materia di indennità di esproprio delle aree edificabili, sulla questione della legittimità costituzionale del criterio di calcolo dell`indennità d'esproprio di aree edificabili:
a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
b) dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale,
dell’art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

La Corte Costituzionale riprendendo questi principi ha precisato che il criterio di calcolo previsto dall'art. 5 bis, commi 1 e 2 DL 333/92 e l'art. 37, commi 1 e 2 TUE non permette di determinare un'indennità seria, congrua ed adeguata, essendo inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione del danno subito dai proprietari. Tale criterio infatti, pur adottando come punto di partenza il valore venale del bene, si avvale successivamente di elementi del tutto sganciati da esso fino ad arrivare a risultati troppo lontani dal prezzo di mercato.