10 gennaio 2008

COSTO DEL LAVORO

In attuazione dell'art. 87, comma 2, lettera g, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti), il Ministero del Lavoro emana i decreti per la determinazione del costo del lavoro nei diversi settori merceologici.
Secondo quanto disposto dalla normativa, gli elementi che vengono presi in considerazione nella determinazione del costo del lavoro, oltre ai diversi settori merceologici, sono: i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi; le norme in materia previdenziale e assistenziale; le diverse aree territoriali.
La conoscenza del costo del lavoro è necessaria per l’applicazione dell’ art. 86, comma 3-bis del Codice dei Contratti, che così recita: “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.” (comma introdotto dall'articolo 1, comma 909, lettera a), legge n. 296 del 2006, poi così sostituito dall'articolo 8, comma 1, legge n. 123 del 2007)