27 dicembre 2007

CERTIFICAZIONE SOA NECESSARIA E SUFFICIENTE

Il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è necessaria e sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici.
L’articolo 1, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000 prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”.
I requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamente individuati agli articoli 17 e seguenti del DPR 34/2000, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori od ulteriori rispetto a quelli già fissati dalla legge.Conseguentemente, l’eventuale clausola del bando di gara con la quale si richiede ai concorrenti la dimostrazione di aver eseguito in data recente lavori nella categoria prevalente, sia pure mediante esibizione di copia dei certificati lavori, costituisce una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con l’articolo 1, comma 4, del citato d.P.R. 34/2000 e con il principio di consentire la più ampia partecipazione, cui devono uniformarsi le procedure aperte. (Parere dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 71 del 23/10/2007).