06 aprile 2008

I PRIVATI NON POSSONO DONARE PROGETTI ALLA P.A.

Una P.A. non può ricevere in donazione da un privato degli elaborati progettuali. Infatti, soltanto l’amministrazione competente può elaborare direttamente la progettazione dell’opera pubblica da realizzare oppure affidarla a terzi mediante specifiche procedure di evidenza pubblica. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1008 del 7 marzo 2008, Sez. VI. La sentenza dirime la questione sorta attorno alla redazione del progetto definitivo di un’opera stradale prevista dalla legge obiettivo. La Camera di commercio di Perugia ed un’associazione edile provinciale avevano delegato ad una Fondazione bancaria la scelta tra i progetti presentati su invito da tre società di ingegneria. La progettazione sarebbe poi stata messa a disposizione della Regione.
Sussiste il divieto, anche per le Fondazioni, di accordarsi con una società di progettazione per acquisire un progetto di un’opera pubblica, con l’intenzione, una volta ottenuto, di donarlo all’amministrazione. La Fondazione, in quanto organismo di diritto pubblico è soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici è quindi tenuta al rispetto dell’art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 (il quale prevede, per l’affidamento di incarichi di progettazione, l’espletamento di specifiche procedure) e all’applicazione dei dettami in esso contenuti. Il codice dei contratti pubblici proibisce che un soggetto diverso dall’amministrazione interessata possa avviare e gestire il procedimento volto all’affidamento di un incarico di progettazione di un’opera pubblica. Per cui per la stipulazione di un contratto pubblico, è necessario che l’intera fase pubblicistica antecedente, finalizzata all’individuazione del contenuto del contratto e alla scelta del contraente, sia svolta dall’amministrazione aggiudicatrice che sarà parte del contratto stesso. Pertanto, non è possibile la delega di funzioni pubbliche da parte della stazione appaltante a un soggetto esterno.