25 maggio 2008

IVA 10% SOLO PER LE STRADE COMUNALI DI NUOVA COSTRUZIONE

Ai sensi del n. 127-septies della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota IVA del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, di cui al n. 127-quinquies, della medesima tabella.
Per fruire dell'aliquota agevolata è necessario, quindi, che le prestazioni - rese nel quadro di un contratto di appalto - riguardino la costruzione di un'opera rientrante fra quelle di urbanizzazione primaria o secondaria.
Fra le opere di urbanizzazione primaria, sono comprese anche le strade residenziali ovvero quelle realizzate in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo.
Con risoluzione n. 139 del 17 novembre 1994, è stato precisato che nell'espressione «strada realizzata in funzione di un centro abitato» non possono essere ricondotte né le strade statali o provinciali di grande comunicazione, né quelle interpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati, la cui concreta individuazione rientra nella competenza dei comuni, che, con gli strumenti urbanistici generali, ovvero con i piani particolareggiati, stabiliscono l'ubicazione degli insediamenti residenziali.
Con riferimento ai lavori su strade preesistenti, l'Amministrazione aveva, inoltre, già chiarito (con risoluzione del 3 novembre 1981, n. 332592) che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di costruzione, che riguarda la realizzazione "ex novo" di un'opera edilizia, rappresentano una semplice miglioria o modifica dell'opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta. Solo in relazione alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati su strade residenziali, anche se successivamente alla costruzione della strada, è stato precisato che è applicabile l'aliquota IVA ridotta nella considerazione che trattasi di opere inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovvero strade residenziali.
Ciò premesso, con specifico riferimento ai casi oggetto della risoluzione, agli interventi da realizzare sarà applicabile l'aliquota IVA ridotta, solo se gli stessi riguardino la costruzione ex novo di strade residenziali così come individuate dai competenti Comuni nei Piani Urbanistici o nei Piani particolareggiati o interventi volti a costruire "ex novo" marciapiedi e vialetti pedonali di strade residenziali anche già esistenti.
(Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate - Risoluzione 19 maggio 2008, n. 202/E)