21 ottobre 2009

SPECIFICHE TECNICHE

Sulle modalità di redazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle cosiddette «specifiche tecniche» dell'appalto e, quindi, della descrizione dell'oggetto contrattuale che deve essere fatta ai concorrenti, si è più volte pronunciata l’Autorità (si vedano: la Determinazione n. 2 del 29 marzo 2007, ed i Pareri n. 51 del 10 ottobre 2007; n. 97 del 9 aprile 2008 e n. 202 del 31 luglio 2008). Ultimo in ordine di tempo, il parere n. 84 del 10/09/2009. Le considerazioni che seguono sono tratte da detto parere.
Le specifiche tecniche costituiscono una sorta di "ponte concettuale" con il principio di concorrenza, dirette, appunto, a garantirne una fedele ed incontrastata applicazione.
Dovrebbero, infatti, permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo, dovrebbe essere esplicitata la possibilità della presentazione di offerte, che riflettano una diversità di soluzioni tecniche, a meno di particolari motivate controindicazioni. A tal fine, da una parte, le specifiche tecniche dovrebbero, di norma, essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, dall'altra, in mancanza di specifiche controindicazioni, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero dichiarare expressis verbis di prendere in considerazione le offerte basate su altre soluzioni equivalenti.
Ne risulta che, soltanto nel caso in cui le caratteristiche del prodotto non si prestino ad essere definite, se non attraverso l'indicazione di una prefigurata tipologia, possa trovare legittima ragione e giustificazione la deroga al divieto di indicare una tipologia, purchè la prescrizione sia accompagnata con la menzione «o equivalente», per non precludere la partecipazione alla gara agli operatori economici che intendessero usare sistemi analoghi al prodotto indicato. In caso contrario, risulterebbe vulnerato l’obiettivo primario della disciplina di derivazione comunitaria, che è quello di offrire strumenti alternativi, stabilendo chiaramente che «le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza», come recita il comma 2 dell'art. 68 del Codice.
Rilevante, in questo senso, è l'introduzione dell'obbligo dell’uso dell'espressione «o equivalente», ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 68 citato, da cui consegue l'onere, in capo all'offerente, di dimostrare con ogni mezzo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice l'equivalenza del prodotto (comma 4) e dall'altro il potere/dovere dell'amministrazione aggiudicatrice di valutare l'idoneità delle alternative, respingendo l'offerta solo qualora la prova fornita non sia ritenuta adeguata.