21 dicembre 2009

GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA

(art.75 D. Lgs. n. 163/06 ex art. 30, comma 1, Legge n. 109/94 e art. 100 DPR n. 554/99)
La garanzia che deve accompagnare l’offerta è pari al 2% dell’importo dei lavori posto a base d’asta ed è diretta a garantire: ‘‘la serietà dell’offerta”, cioè ad impedire che il concorrente, una volta divenuto aggiudicatario, possa sottrarsi al dovere di sottoscrivere il contratto ed eseguire i lavori. Essa, infatti, viene svincolata alla sottoscrizione del contratto, mentre ai non aggiudicatari viene restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Può essere prestata sotto forma di cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di pagamento a semplice richiesta della stazione appaltante, entro il termine di 15 giorni. La fideiussione secondo le norme deve avere validità per almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, ma cautelativamente si ritiene opportuno che tale periodo decorra dalla data della gara.
A decorrere dal 1° gennaio 2001 la possibilità di rilasciare la fideiussione è stata estesa anche agli intermediari finanziari, iscritti in un apposito elenco speciale, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro. Tale previsione è frutto di una modifica apportata dall’art. 145, c. 50, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001).
Qualunque sia la forma in cui viene prestata, la garanzia deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a prestare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva).
La garanzia (cauzione provvisoria), ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06, è ridotta del 50%, per i soggetti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ed è perciò pari all’1% dell’importo dei lavori posto a base di gara.