28 novembre 2009

RATA DI SALDO

Riguardo alla rata di saldo, si deve rilevare che, come precisato nella Determinazione n. 5/02 dell’AVCP, avendo l'art. 31 del DPR 554/99, abrogato sia l'art. 33 del DPR 1063/62, sia l'art. 22 della legge 1/78 ed avendo disciplinato nuovamente all'art. 114 i pagamenti in acconto, dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione, e' preclusa alle amministrazioni appaltanti la possibilita' di operare in sede di pagamento degli acconti in corso d'opera la ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell'appaltatore; è in vigore la sola ritenuta dello 0,50% che le amministrazioni appaltanti sono autorizzate ad effettuare - ai sensi dell'art. 7 del D.M. 145/00 - a garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. La suddetta ritenuta viene svincolata, previa liberatoria degli Enti Previdenziali interessati, solo con la rata di saldo, corrisposta a fronte del prezzo pattuito per l'opera realizzata sulla base delle risultanze del conto finale.
Non esistono previsioni normative o regolamentari che riconoscano in capo alla stazione appaltante la facolta' di corrispondere l'ultima rata di acconto unitamente alla rata di saldo; i pagamenti di queste ultime, infatti, vengono regolati in maniera ben distinta, perche' differenti sono le finalita' perseguite e le garanzie richieste per i due istituti: le rate d'acconto, dirette al pagamento graduale del corrispettivo dell'appalto, e legate alla cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei contratti; la rata di saldo diretta invece alla restituzione delle ritenute ex art. 7 D.M. 145/00, ed agli eventuali maggiori oneri per riserve dell'appaltatore, e legata alla garanzia fidejussoria ex art. 141, comma 9 del Codice.