13 dicembre 2009

SOGLIA MINIMA 40% MANDATARIA E 10% MANDANTE

In base all’art. 95, comma 2 del D.P.R. 554/99, che regola il rapporto percentuale che deve intercorrere, in sede di qualificazione, tra le imprese mandanti e l’impresa mandataria, l’associazione risulta validamente costituita e può essere ammessa se la mandataria possiede almeno il 40% dell’importo complessivo dell’appalto e le mandanti almeno il 10%, ma detta soglia minima ai fini della qualificazione deve sussistere a prescindere dal ricorso al beneficio dell’incremento del quinto, di cui al secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. 34/2000 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5.5.2009, n. 397, orientamento condiviso dal C.d.S., sezione VI, con ordinanze n.2876/2009 e n. 2840/2009). Detto beneficio sarà, infatti, utilizzabile, subordinatamente al possesso dell’iscrizione pari ad almeno il 20% dell’importo a base dell’appalto, per eseguire lavori di categoria superiore a quella posseduta (possibilità riconoscibile anche alle imprese che concorrono singolarmente all’aggiudicazione della gara). Tribunale Amministrativo Regionale Veneto sez.I - 20/11/2009 n. 2961

Fino a qualche anno fa non esisteva un univoco orientamento interpretativo in merito alla possibilità di ricorrere al beneficio dell’incremento del quinto onde raggiungere i requisiti minimi per l’ammissione alla gara. La questione risultava opinabile e di non univoca interpretazione, se non addirittura di segno opposto fino a quando non è stata successivamente chiarita e confermata sia dalla giurisprudenza che dalla stessa Autorità di Vigilanza.
Alla stregua dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dello stesso indirizzo formulato al riguardo dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, non risulta corretto ritenere possibile il raggiungimento da parte della società mandataria dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, nella misura richiesta ex art. 95, pari al 40% dell’importo a base di gara, mediante il ricorso al beneficio dell’incremento del quinto, così come disciplinato dall’art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 34/00. La disposizione di cui all’art. 95, regolando i requisiti minimi per la partecipazione delle singole componenti dell’ATI con riferimento all’importo posto a base di gara, si riferisce alla soglia di qualificazione derivante dalla classifica d’iscrizione posseduta, non già al diverso profilo attinente all’entità quantitativa dei lavori realizzabili attraverso il beneficio dell’incremento del quinto.
Le due normative non risultano sovrapponibili, essendo la prima rivolta ad assicurare che le imprese partecipanti - sia singolarmente che informa raggruppata, ovviamente in proporzione alla percentuale di partecipazione – possiedano i requisiti minimi richiesti dal bando in relazione all’importo complessivo dell’appalto. In questi termini, per effetto della norma richiamata, anche nell’ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese, ciascuna partecipante dovrà risultare in possesso dei requisiti minimi per essere ammessa: la qualificazione alla gara è quindi possibile solo se ciascuna impresa raggruppata, nei limiti percentuali previsti, è in grado di dimostrare per tale percentuale il possesso dei requisiti minimi previsti dal bando.
Altra cosa è invece la possibilità che le ditte, una volta qualificate ai sensi dell’art. 95, possano eseguire, grazie al beneficio dell’incremento del quinto (conseguibile soltanto in presenza di determinate condizioni, ossia il possesso di un’iscrizione corrispondente almeno al 20% dell’importo dell’appalto), lavori di categoria superiore a quella posseduta.

In buona sostanza, in base all’art. 95, comma 2 del D.P.R. 554/99, che regola il rapporto percentuale che deve intercorrere, in sede di qualificazione, tra le imprese mandanti e l’impresa mandataria, l’associazione risulta validamente costituita e può essere ammessa se la mandataria possiede almeno il 40% dell’importo complessivo dell’appalto e le mandanti almeno il 10%, ma detta soglia minima ai fini della qualificazione deve sussistere a prescindere dal ricorso al beneficio dell’incremento del quinto, di cui al secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. 34/2000 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5.5.2009, n. 397, orientamento condiviso dal C.d.S., sezione VI, con ordinanze n.2876/2009 e n. 2840/2009).
Detto benefico sarà, infatti, utilizzabile, subordinatamente al possesso dell’iscrizione pari ad almeno il 20% dell’importo a base dell’appalto, per eseguire lavori di categoria superiore a quella posseduta (possibilità riconoscibile anche alle imprese che concorrono singolarmente all’aggiudicazione della gara).