29 dicembre 2009

REQUISITI DI ORDINE GENERALE - ART. 38

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha predisposto un documento base per la consultazione con operatori e amministrazioni pubbliche sui “Requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi”, molto utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’art.38 del Codice disciplina i casi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, oltre che di diniego dell’affidamento dei subappalti, nonché di divieto di stipula dei relativi contratti, per difetto dei requisiti di ordine generale.
La normativa in questione si applica sia agli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, sia a quelli di importo inferiore alla soglia, in base all’art. 121 del Codice, con riferimento ai lavori, ed all’art. 124, comma 7, per quanto attiene ai servizi e alle forniture, ove l’individuazione dei criteri è demandata all’emanando regolamento attuativo del Codice. I requisiti devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette, e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto. Nel caso del subappalto, momento saliente è quello del rilascio dell’autorizzazione.
Le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, effettuano la verifica del possesso dei requisiti, richiesti dall’art. 38 e dichiarati dagli operatori economici in autocertificazione, acquisendo “d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti”; ai sensi della legge 28 gennaio 2009 n.2, le stazioni appaltanti pubbliche devono acquisire d’ufficio il DURC anche attraverso strumenti informatici.