16 marzo 2010

REQUISITO DELLA QUALITÀ NELLE ATI ORIZZONTALI

Con il parere n.106/2009, l’Autorità è tornata a pronunciarsi sulla questione del possesso del sistema di qualità nelle ati. In particolare la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità ha riguardato la legittimità di un provvedimento di esclusione per mancata documentazione del possesso della certificazione di qualità. Il bando di gara prevedeva che i concorrenti, all’atto dell’offerta, dovessero dimostrare tale requisito specificando che, qualora non risulti espressamente riportato nell’attestazione SOA, il possesso della certificazione di qualità doveva essere provato con copia fotostatica, dichiarata conforme all’originale.
L’Autorità ha precisato che tale obbligo non è connesso all’importo dell’appalto, ma alla classifica delle attestazioni. Conseguentemente, come esplicitato anche in altre pronunce (deliberazione n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) l’obbligo di dimostrare il possesso del “requisito qualità” sussiste soltanto quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sia già divenuto obbligatorio, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per importi superiori a euro 516.457,00.
Viene pertanto confermato che “consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti”.