19 ottobre 2010

CHIARIMENTI SULLA DURATA DEL DURC

E' stata pubblicata dal Ministero del Lavoro, Direzione generale per l`attivita` ispettiva, la circolare n. 35/2010 con la quale si forniscono alcuni chiarimenti sulla durata del Durc nell`ambito dei lavori pubblici.
Tale circolare fa espresso riferimento alla determinazione n. 1 del gennaio 2010 emessa dell`Autorita` di Vigilanza dei lavori pubblici, nella quale si era dato atto di una durata trimestrale del Durc.
L`art. 16bis, co. 10 del D.L. 185/2009 prevede l`acquisizione d`ufficio del Durc da parte delle stazioni appaltanti in tutti i casi in cui e` richiesto dalla legge, ma le imprese coinvolte negli appalti potranno comunque continuare a chiedere personalmente il Durc, soprattutto in presenza dell`inerzia dell`amministrazione appaltante.
Il Ministero ribadisce la validita` trimestrale del Durc che attesta, nell`ambito delle procedure di selezione del contraente, che l`impresa e` in regola al momento del rilascio del Documento emesso per la partecipazione alla procedura.
Ha validita` trimestrale il Durc rilasciato ai fini del controllo dell`autocertificazione presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che deve attestare la regolarita` alla data dell`autocertificazione.
Tale Durc potra` poi essere utilizzato dalla stazione appaltante anche per altri fini (aggiudicazione e/o stipula del contratto), purche`, evidentemente, non scaduto e pertanto, non oltrepassati i tre mesi dalla sua emissione.
E` stato, inoltre, sottolineato che il Durc richiesto per determinati fini (sgravi contributivi, partecipazione a gara pubblica, lavori privati etc...) non puo` essere utilizzato per altri fini.
Per cio` che concerne i Sal e il saldo finale, fermo restando l`obbligo di richiedere un nuovo Durc per ciascun Sal o stato finale, il documento ha validita` trimestrale ai fini del pagamento per cui e` stato richiesto. Questo comporta che, laddove l`emissione del certificato di pagamento avvenga in un momento successivo alla presentazione del Durc per lo specifico SAL, ma sempre entro i tre mesi di validita` dello stesso, non sara` necessario richiederne un altro, purche` sia ancora in corso di validita` il primo.
Stessa validita` trimestrale anche in sede di liquidazione delle fatture relative ai pagamenti dei contratti pubblici, nonche` nel caso di appalti relativi all`acquisizione di beni, servizi e forniture effettuati in economia ai sensi dell`art. 125, co. 1, lett.b) del D.lgs. n. 163/2006.
Medesima validita` anche per i Durc rilasciati ai fini dell`attestazione Soa e dell`iscrizione all`albo dei fornitori.
Sempre trimestrale e` la validita` del Durc rilasciato ai fini di lavori privati in edilizia e il medesimo documento puo` essere utilizzato ai fini dell`inizio di piu` lavori, purche` in corso di validità.
Rimane ferma la validita` mensile per il Durc emesso ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi.