18 ottobre 2010

LE OBBLIGAZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Con una pronuncia in tema di appalto (Cass. n.10728/08) la Corte di Cassazione ha puntualizzato le obbligazioni poste a carico del direttore dei lavori, differenziandole da quelle inerenti a diverse – ma spesso confuse – figure professionali
Secondo la Corte è orientamento costante (cfr. Cass. Sez. II n° 16361/07) che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto.
Rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori:
l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica;
l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e la segnalazione all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera.
Il direttore dei lavori non si sottrae pertanto a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore, di riferirne al committente.
In particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.
La sorveglianza sull’esecuzione di lavori elementari sul cantiere è affidata invece ad altra figura professionale, come il direttore di cantiere, responsabile della gestione giornaliera del cantiere di lavoro e dell’esecuzione dell’opera.
Il direttore dei lavori, che è l’unica persona che può accedere sul cantiere senza la presenza o l’autorizzazione di alcuno, ha la direzione e l’alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi, senza incontrare altri tecnici dell’appaltatore, quali il direttore del cantiere o il direttore tecnico dell’impresa, figure diverse dal direttore dei lavori, che hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, della sicurezza del cantiere.
Il direttore dei lavori può recarsi sul cantiere soltanto in qualche occasione, dovendosi limitare a valutare la rispondenza dell’opera al progetto approvato, ed è facultato a servirsi anche di suoi collaboratori con compiti specifici, dovendo garantire soltanto il risultato di una regolare realizzazione dell’opera.