06 ottobre 2010

CONTROLLI SU SUBAPPALTO INFERIORE AL 2%

L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con determinazioni n. 6 del 26 febbraio 2003 e n. 7 del 13 marzo 2003 ha chiarito che l’appaltatore, quando ricorrono le condizioni di incidenza non superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o a 100.000,00 Euro, oppure, nel caso di incidenza superiore a tali soglie, qualora il peso della mano d’opera sia non superiore al 50% dell’importo totale del contratto”, può affidare a terzi dette attività, semplicemente comunicando alla stazione appaltante il nome del sub - contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
A volte, nell’ambito del medesimo contratto d’appalto ed in particolare nell’ambito di appalti relativi alla realizzazione di opere pubbliche di notevole complessità e/o rilevanza economica, l’appaltatore si avvale reiteratamente di questa procedura. Ai fini della corretta applicazione della normativa e nel silenzio della stessa sul punto, si pone il problema della configurabilità di limiti oltre i quali non sia più possibile ricorrere a tale procedura, non sembrando rispettoso della ratio della legge l’avvalersi della procedura medesima sempre e comunque ogni qualvolta sussistano le condizioni sopra indicate.

Mancando un’apposita disciplina che ne indichi i parametri di applicabilità, ci si rifà ad altri strumenti che l’ordinamento comunque offre, oltre che a criteri empirici per l’analisi delle singole fattispecie.
Mai come in questa materia infatti si valuterà caso per caso e, per evitare l’utilizzo reiterato dei subcontratti finalizzato al surrettizio aggiramento delle stringenti norme sul subappalto, appare condivisibile quanto richiama l’Autorità nella Det. 6/2003: la responsabilità del RUP e del DL alla verifica della “...effettiva ed oggettiva necessità” di ricorrere a detti subaffidamenti, alla luce dei principi generali che disciplinano l’esecuzione dell’opera pubblica.
Si ribadisce cioè il principio di doverosa ingerenza dell’Amministrazione nell’esecuzione dell’opera, che trova la sua massima esplicazione proprio nel ruolo, nelle competenze e nelle responsabilità del DL, che ben può spingersi fino a chiedere motivate spiegazioni rispetto a ogni condotta dell’appaltatore.
Se relativamente pochi problemi si pongono per i noli a caldo, desta maggiori confusioni la fornitura con posa in opera.
In sintesi si avrà fornitura nei casi di un bene prodotto in serie che già in sé possiede la propria funzionalità anche se non inserito in un particolare contesto, a prescindere dalla posa stessa. La posa cioè risulterà meramente accessoria, non implicando la trasformazione in un bene diverso.
Non sarà considerata invece fornitura (ma subappalto) una serie di prestazioni divisibili (ad es. gli impianti tecnologici di un edificio) pur se effettivamente costituite da singole forniture con posa in opera.