06 ottobre 2010

SUBAPPALTO A LAVORATORE AUTONOMO

L’art. 118, comma 12, del D.lgs. 163/2006, nell’escludere dalla definizione di subappalto “l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi”, pone una questione interpretativa per la cui risoluzione occorre fare riferimento alla distinzione tra attività di impresa e attività di lavoro autonomo.
L’attività di impresa, corrispondente alla nozione di imprenditore di cui all’art. 2082 c.c., è soggetta al subappalto se ricorrono le condizioni di cui all’art. 118, comma 11, del citato D. Lgs. 163/03.
L’attività di lavoro autonomo, si configura quando un soggetto si obbliga a rendere in prima persona prestazioni d'opera o servizi "senza vincolo di subordinazione" (art. 2222 c.c.). Tale categoria, esclusa dall’ambito di applicazione del subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 12, lett. a), dovrebbe intendersi riferita esclusivamente alle prestazioni d’opera intellettuali, quali consulenze professionali e intellettuali, diverse dal quelle enumerate all’ articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti, assoggettate al generale divieto di subappalto nell’ambito degli incarichi di progettazione.
Ne segue che, l’attività di fornitura e posa in opera di cordonate stradali e/o porfidi effettuata da lavoratori autonomi, riconducibile alla categoria “attività d’impresa”, è fattispecie alla quale si applicano la vigenti disposizioni in materia di subappalto, nella cui nozione sono testualmente ricomprese per l’appunto le “forniture con posa in opera” (art. 118, comma 11).