20 ottobre 2010

FORNITURA, FORNITURA CON POSA IN OPERA, NOLI A CALDO, SUBAPPALTO

In base all’attuale normativa (art. 118 del D. Lgs. 163/2006, che riproduce sostanzialmente l’art. 18 della Legge 55/90) e secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, occorre distinguere tra:
- contratti di subappalto in senso stretto (intesi come contratti derivati con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione, in tutto od in parte, dell’opera da esso assunta) sottoposti sempre all’obbligo autorizzativo;
- altri subcontratti (sub forniture, forniture con posa in opera e noli a caldo) assoggetti alla medesima disciplina autorizzatoria del subappalto esclusivamente se ricorrano i presupposti del comma 11 del citato art. 118 (costo della manodopera incidente più del 50% e importo singolarmente superiore al 2% dell’importo contrattuale affidato o a 100.000 €).
La fattispecie limitata all’acquisto di conglomerato bituminoso presso la ditta di produzione, che provvede con propri mezzi a trasportarlo in cantiere, si configura come sub contratto di fornitura, non sottoposto ad autorizzazione, bensì al solo obbligo dell’appaltatore di comunicazione alla stazione appaltante ai sensi del c. 11, ultimo periodo, del citato art. 118.
Nel caso invece si fosse in presenza di fornitura con posa in opera di conglomerato bituminoso, gli orientamenti recenti propendono per far prevalere gli aspetti attinenti all’appalto di lavori pubblici, facendo ricadere conseguentemente l’attività nell’ambito dei subappalti soggetti ad autorizzazione. (Vedasi deliberazione dell’Autorità di Vigilanza n. 35/2008).