15 gennaio 2011

TERMINI DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE PER CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA

La disciplina dettata dall’art. 122 del DLgs. n. 163/2006 relativa ai contratti di lavori pubblici sotto soglia, dispone che: “ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni; (…) e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito (comma 6)”. I su menzionati commi 1 e 10 dell’art. 70 nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione impongono alle stazioni appaltanti di tener conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, o, se queste ultime possono essere formulate solo previa consultazione sul posto dei documenti di gara, di prevedere un’adeguata proroga.
Nel caso oggetto di parere, dalla documentazione di gara risulta che: (i) i concorrenti avrebbero dovuto ritirare la documentazione di gara presso la stazione appaltante; (ii) la procedura in oggetto non prevede l’elaborazione della progettazione esecutiva, trattandosi – come si evince dal bando – di “procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di importo inferire alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 53, comma 2, lett. a)… del D.Lgs. n. 163/2006” – lettera che prevede “la sola esecuzione” – ed essendo autorizzata nel caso di specie la presentazione di elaborati modificativi e/o integrativi del progetto esecutivo redatto dall’Amministrazione (punto X.3 del bando). Pertanto, il termine di 38 giorni previsto dal Comune è legittimo, in quanto superiore al termine minimo di 26 giorni fissato dal citato art. 122, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e tiene altresì conto della contestuale applicazione alla fattispecie in esame dei commi 1 e 10 dell’art. 70 del Codice dei contratti pubblici. Parere dell’AVCP n. 210 del 18/11/2010

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