24 maggio 2012

L'OFFERTA È IMMODIFICABILE MA NON LE GIUSTIFICAZIONI


Nell'ambito della verifica di anomalia delle offerte nelle gare d'appalto, sono ammissibili giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime. Ciò a condizione però che al momento dell'aggiudicazione l'offerta risulti nel suo complesso affidabile e garantisca la seria esecuzione del contratto.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 2566 del 4 maggio 2012 nella quale si ricorda che “la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma persegue il fine di accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 24 agosto 2011 n. 4801)”.
Nel relativo procedimento “non sussistono preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, e – ferma comunque restando l'immodificabilità dell'offerta, a' sensi del generale principio contenuto nell'art. 11, comma 6, del D.L.vo 163 del 2006 - le stesse giustificazioni sono, esse sì, modificabili, essendo in tal senso ammissibili giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione, e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto”.

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04 marzo 2012

VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE


La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte ribadito che il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed è invece improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente.
Nello specifico (sentenza CdS n.875 del 20 febbraio 2012) il Consiglio di Stato ha sottolineato che è necessario, sotto il profilo sostanziale che:
a) garantire un contraddittorio effettivo tra le parti;
b) non debbono sussistere preclusioni temporali relativamente alla presentazione di eventuali giustificazioni (difatti, mentre l'offerta è immodificabile dal momento della scadenza del termine di presentazione della stessa, per la modifica delle giustificazioni non esiste lo stesso limite);
c) sono ammissibili, quindi, giustificazioni sopravvenute ma anche, eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione;
d) l'eventuale ulteriore comparizione in audizione personale dell'offerente non è necessaria qualora non sia nemmeno richiesta dalla stazione appaltante ed anzi, talvolta, può risultare gravosa per il procedimento improntato a celerità ed efficienza. Di conseguenza, la sua eventuale omissione non può costituire causa di illegittimità.
Costituisce ormai orientamento consolidato quello per il quale il Giudice Amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla P.A. sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della P.A., in esercizio di discrezionalità tecnica (cfr., di recente, Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3862; cfr., anche, Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 2008, n. 2348).
Tale rilievo è apprezzabile sotto tutti i profili di contestazione riproposti nell'appello incidentale, anche in relazione alla doviziosa disamina degli elementi di inattendibilità dell'offerta svolta dal provvedimento finale di esclusione.
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che sia stato condotto accuratamente il giudizio di anomalia, inteso come giudizio avente natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, espressione di un potere tecnico-discrezionale dell'Amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate un' insufficiente motivazione o affette da errori di fatto, tutte circostanze che non si riscontrano nel caso di specie.
Questo aspetto di correttezza amministrativa della valutazione dell'anomalia riguarda sia le giustificazione relative alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'ATI per lesecuzione dei lavori, ove l'appellante incidentale contesta in maniera sostanzialmente apodittica sconti di cui gode l'attuale appellata e su cui la relazione di anomalia si è diffusa analiticamente; sia le giustificazioni del costo orario della manodopera, ove l'anomalia non può emergere, come è noto, dal mero discostarsi da medie tabellari aventi significato statistico; sia, infine, l'incidenza delle spese generali, la valutazione del consumo medio annuo, nonché la valutazione complessiva sulla rimuneratività dell'offerta, rispetto alle quali l'appellante incidentale tende inammissibilmente a sostituire sue proprie valutazioni a quelle compiute dalla Commissione, senza evidenziare l'evidente errore logico o di fatto, che appare così insussistente.

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26 febbraio 2012

VERIFICA DELLA ANOMALIA DELL’OFFERTA

Nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14.02.2012 n. 710 si procede nella rassegna di principi ormai acquisiti dalla giurisprudenza nella verifica della anomalia dell’offerta,  rilevando:
- che le valutazioni della stazione appaltante circa la verifica della anomalia dell’offerta sono espressione di discrezionalità amministrativa non sindacabile in sede giurisdizionale se non in presenza di una manifesta illogicità (cfr. Cons. St. V, 21.01.2009, n. 278);

- che quando si tratti di giudizio favorevole (in tema di anomalia della offerta) esso non richiede di regola una motivazione puntuale ed analitica, anche perché le giustificazioni presentate possono costituire motivazione “per relationem” del provvedimento (cfr. Cons. St. V, 11.07.2008, n. 3481);

- che in ogni caso il giudizio di verifica della congruità di un’offerta che si assume anomala ha natura globale e sintetica, sì che l’attendibilità della offerta va valutata nella sua globalità (cfr. Cons. St. V, 12.06.2009, n. 3762);

- che conseguentemente l’esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano della attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile (cfr. Cons.
St. V, 28.10.2010, n. 7631)

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05 febbraio 2012

LA MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA


Si può convenire con l’appellante circa il fatto che la motivazione della stazione appaltante a sostegno del giudizio di congruità dell’offerta non è analitica. Nondimeno, giova evidenziare che pur a fronte della laconicità della motivazione espressa in sede di verifica l’aggiudicataria aveva comunque fornito precisi chiarimenti, reputando non attendibile il dato medio stabilito nella tabella ministeriale per la determinazione del costo orario, offrendo un parametro alternativo corroborato con dato statistico riferito alla propria realtà aziendale. Tanto appare sufficiente ai fini della giustificazione dell’offerta, tenuto conto del fatto che la motivazione del giudizio di congruità dell’offerta economica non richiede un esame analitico delle voci esposte, dovendo lo stesso svolgersi con riguardo all’offerta nel suo complesso e, in un’ ottica di contemperamento con le esigenze di celere definizione della procedura di affidamento, anche attraverso un mero richiamo agli elementi offerti al riguardo dall’impresa concorrente nel contradditorio con la stazione appaltante. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 460 del 31 gennaio 2012

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15 gennaio 2011

TERMINI DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE PER CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA

La disciplina dettata dall’art. 122 del DLgs. n. 163/2006 relativa ai contratti di lavori pubblici sotto soglia, dispone che: “ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni; (…) e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito (comma 6)”. I su menzionati commi 1 e 10 dell’art. 70 nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione impongono alle stazioni appaltanti di tener conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, o, se queste ultime possono essere formulate solo previa consultazione sul posto dei documenti di gara, di prevedere un’adeguata proroga.
Nel caso oggetto di parere, dalla documentazione di gara risulta che: (i) i concorrenti avrebbero dovuto ritirare la documentazione di gara presso la stazione appaltante; (ii) la procedura in oggetto non prevede l’elaborazione della progettazione esecutiva, trattandosi – come si evince dal bando – di “procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di importo inferire alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 53, comma 2, lett. a)… del D.Lgs. n. 163/2006” – lettera che prevede “la sola esecuzione” – ed essendo autorizzata nel caso di specie la presentazione di elaborati modificativi e/o integrativi del progetto esecutivo redatto dall’Amministrazione (punto X.3 del bando). Pertanto, il termine di 38 giorni previsto dal Comune è legittimo, in quanto superiore al termine minimo di 26 giorni fissato dal citato art. 122, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e tiene altresì conto della contestuale applicazione alla fattispecie in esame dei commi 1 e 10 dell’art. 70 del Codice dei contratti pubblici. Parere dell’AVCP n. 210 del 18/11/2010

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