28 febbraio 2011

RESISTENZA A COMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO IN OPERA

Una delle novità salienti introdotte dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni” emanate ai sensi della Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e della Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974 con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.30 della G.U. del 04 Febbraio 2008 è relativa (paragrafo 11.2.6) al valore medio della resistenza strutturale (Rcm-opera), misurata con tecniche opportune (distruttive e non distruttive) e debitamente trasformata in resistenza cilindrica o cubica, non inferiore all’85% del valore medio definito in fase di progetto (Rcm).
Si evidenzia, in particolare, come sia sempre possibile risalire alle responsabilità di eventuali non conformità (dei valori di resistenza a compressione misurati sui cubetti prelevati a bocca di betoniera o del valore della resistenza a compressione media in opera) quando la Direzione Lavori correttamente effettua i controlli di accettazione al momento della consegna del calcestruzzo in cantiere procedendo al confezionamento, alla conservazione e alla maturazione dei provini cubici in accordo alle norme UNI EN 12390 parte 1-2-3-4 e successivamente decida di effettuare anche il controllo della resistenza in opera mediante il prelievo delle carote (con rapporto h/d=1 in accordo alla norma EN 12504-1).
In sostanza, la resistenza a compressione valutata sui cubetti a bocca di betoniera consente di stabilire se essa è conforme al valore caratteristico utilizzato dal progettista nel dimensionamento strutturale (valenza strutturale) permettendo, nell’eventualità che il controllo dovesse risultare negativo, di accollare gli oneri derivanti da una minore resistenza a compressione del calcestruzzo fornito rispetto a quella utilizzata per il calcolo strutturale (e pattuita nel contratto commerciale tra produttore e impresa), interamente al fornitore. Generalmente questi oneri possono essere stabiliti come segue:

A) applicazione di una penale tanto maggiore quanto più il valore caratteristico della resistenza a compressione effettiva (Rckeff) si discosta (in meno ovviamente) da quello utilizzato per il calcolo strutturale (Rckprogetto). Ad esempio, a titolo di suggerimento si potrebbe applicare una penale pari al 5 ÷ 10 % del prezzo del calcestruzzo con la Rck pattuita se la resistenza caratteristica effettiva del conglomerato è maggiore del 90% di quella stabilita contrattualmente e una penale del 15 ÷ 20 % se il valore effettivo della resistenza caratteristica dovesse risultare inferiore o uguale al 90% di quella pattuita;

B) applicazione di una riduzione del prezzo anch’essa proporzionale al deficit di resistenza a compressione riscontrato. A titolo di esempio, si potrebbe applicare una riduzione del prezzo così calcolata:
Riduzione Prezzo = 1,25 x (Prezzo Rckprogetto) x [(Rckprogetto – Rckeff): Rckprogetto]
Se si tiene conto delle due voci precedenti nell’eventualità, ad esempio, che la Rckprogetto fosse stata 30 N/mm2 e la Rckeff del calcestruzzo fornito fosse risultata al controllo di accettazione pari a 25 N/mm2 si applicherebbe una penale del 15% e una riduzione di prezzo di circa il 21% e, quindi, il prezzo effettivo del calcestruzzo fornito risulterebbe del 36% inferiore rispetto a quello del calcestruzzo con Rck 30 N/mm2. È evidente che quanto suggerito determina un consistente abbattimento del prezzo del calcestruzzo che, tuttavia, non deve essere visto come un provvedimento “punitivo” nei confronti del produttore, ma va inteso come “deterrente” che stimoli il fornitore ad esercitare in centrale di betonaggio stringenti controlli sulla produzione per evitare di incorrere in controlli di accettazione con esito negativo;
C) costi derivanti dalla necessità, emersa a seguito delle verifiche strutturali, di effettuare interventi di consolidamento o di demolizione e ricostruzione degli elementi realizzati con il calcestruzzo non conforme. In quest’ultima evenienza (demolizione e ricostruzione) non si applica ovviamente né la penale né la riduzione di prezzo.

Nel caso di un controllo di accettazione negativo, ma anche allorquando il Direttore Lavori di fronte ad un controllo di accettazione positivo nutre dubbi sulla qualità delle operazioni di posa in opera, compattazione e maturazione dei getti si può disporre la valutazione della resistenza a compressione in opera per stabilire se il valore è in accordo con quanto stabilito al paragrafo 11.2.6 Norme Tecniche per le Costruzioni. Nella eventualità che:

• il controllo di accettazione fosse risultato positivo e la resistenza a compressione media cubica in opera Rcm-opera risultasse maggiore dell’85% di quella media utilizzata per il dimensionamento strutturale, l’elemento (o gli elementi) sottoposto ad indagine è collaudabile e non necessita di alcun intervento di consolidamento;
• il controllo di accettazione fosse risultato positivo e la resistenza a compressione media cubica in opera risultasse inferiore all’85% di quella media utilizzata per il dimensionamento strutturale, l’opera necessita di una verifica strutturale, effettuata con il valore della resistenza caratteristica cubica in opera divisa per 0.85: (Rck-opera/0.85). Gli oneri derivanti dalla necessità di effettuare eventuali interventi di consolidamento o la demolizione/ricostruzione degli elementi strutturali interessati dalla verifica saranno, in questo caso, accollati interamente all’impresa esecutrice;
• il controllo di accettazione fosse risultato negativo e il valore medio della resistenza a compressione cubica in opera risultasse maggiore dell’85% della resistenza media effettiva del conglomerato, ma ovviamente minore dell’85% di quella utilizzata per il dimensionamento strutturale, gli elementi indagati necessitano di una verifica strutturale. Eventuali oneri derivanti dagli interventi di consolidamento o dalla demolizione ricostruzione in questa evenienza ricadrebbero esclusivamente sul fornitore del conglomerato;
• il controllo di accettazione fosse risultato negativo e la resistenza a compressione media cubica in opera risultasse inferiore all’85% della resistenza media effettiva del conglomerato fornito, gli elementi indagati necessitano di una verifica strutturale e gli oneri derivanti da eventuali interventi di consolidamento o dalla demolizione/ricostruzione verrebbero ripartiti tra fornitore e impresa di costruzione.

In definitiva, quindi, se correttamente e in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni, il Direttore Lavori effettua i controlli di accettazione e successivamente decida di valutare la resistenza a compressione del calcestruzzo in opera sarà sempre possibile stabilire univocamente e con dati oggettivi le azioni da intraprendere e a chi accollare gli oneri derivanti dagli interventi che si rende necessario attuare. (vedi continuazione)

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