22 giugno 2011

“OPERE PRECARIE” E TITOLO EDILIZIO

Il titolo edilizio costituito dal permesso di costruire è richiesto per le c.d. “case mobili” ancorché esse siano manufatti precari, in quanto la precarietà di un manufatto edilizio, non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall’uso al quale il manufatto stesso è destinato. Pertanto, la precarietà (che non richiederebbe di per sé alcun titolo edilizio) va esclusa quando trattasi di strutture destinate a dare utilità prolungata nel tempo, non valendo l’intenzione di temporaneità della destinazione data all’opera dai proprietari poiché tale intenzione va esaminata alla luce della obiettiva ed intrinseca destinazione naturale dell’opera o del manufatto (Cons. Stato, sez. V, sent. 15 maggio 2009, n. 3029; 28/3/2008, n. 1354).
In termini più generali, può dirsi che tale orientamento ha trovato formale consacrazione nell’art. 3, comma 1, lett. e.5 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. (nuovo T.U. edilizia) secondo cui per “interventi di nuova costruzione”, assoggettati a permesso di costruire si intendono “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, (...) utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili” (e sarebbero tali anche i manufatti galleggianti: cfr. Cass. pen., III, 24 novembre 2006, n. 37718, con necessità, nel caso, del permesso di costruire).
Ne deriva, perciò, che l’unico elemento rilevante per far venir meno detta classificazione è il carattere realmente precario dell’opera o del manufatto (criterio c.d.“funzionale”), vale a dire il fatto che esso sia diretto come vuole l’uniforme giurisprudenza – “a soddisfare esigenze meramente temporanee”, il che si rinviene soltanto quando l’utilizzo è circoscritto nel tempo (ed in tal senso è bene precisare che precarietà non vuol dire stagionalità, cioè un utilizzo ricorrente anno per anno della struttura – es. stabilimenti balneari – per taluni mesi: cfr. Cass. pen., III, 20 marzo 2008, n. 12428; III, 2 febbraio 2006, n. 4250).
È bensì vero certamente, in tale quadro, che può valere allo scopo per una amministrazione l’accertamento (anche tramite prove fotografiche) delle modalità con cui è stato effettuato o realizzato un manufatto o delle caratteristiche dello stesso, nel senso che possono essere indizi palesi di uso permanente (c.d. “criterio strutturale”) l’infissione al suolo o la saldatura di travi e pilastri mentre, al contrario, la modesta consistenza oppure la facile rimovibilità del manufatto non sono di per sé indici di uso temporaneo, tali da escludere cioè la necessità del permesso di costruire.
In ogni caso, sembra quasi superfluo sottolineare che le strutture precarie, una volta acclarate come tali e quindi con l’esenzione dai titoli edilizi – permesso di costruire o s.c.i.a/d.i.a. – devono però essere conformi con la destinazione di zona e con le relative prescrizioni delle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti e con la normativa generale, come ad es. in tema di disponibilità dell’area, di rispetto delle norme di settore su paesaggio, sismicità, ecc. (cfr. Cass. pen., III, 20 marzo 2008, n. 12428; Cons. Giust. Amm. Reg Sic. 15 ottobre 2009, n. 923), altrimenti incorrendo le stesse in abusività indipendentemente dal loro carattere e uso precario e temporaneo.
Di tali orientamenti si è dato carico di recente anche T.A.R. Lazio, sez. I-quater, 21 gennaio 2011, n. 613 nel confermare un indirizzo che ogni amministrazione comunale è chiamata a perseguire, dovendosi rammentare che nemmeno un regolamento edilizio comunale può superare e disattendere il principio generale fissato dalla legislazione statale in materia di governo del territorio in base al quale è inammissibile (e foriera di conseguenze anche penali) la configurazione di un provvedimento abilitativo edilizio che consenta di realizzare opere o manufatti in contrasto con la normativa urbanistica. Come a dire, in altri termini, una data struttura se presenta un carattere oggettivamente precario per le finalità cui è destinata non ha bisogno di alcun permesso o titolo edilizio oppure presenta carattere di stabilità ed allora necessita del titolo abilitativo richiesto dalla normativa urbanistica (giurisprudenza uniforme).

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