25 settembre 2011

DENUNCE SECONDO DPR 380/01 CON MOLTEPLICI PROGETTISTI

Risulta sempre più comune, con la crescente specializzazione che caratterizza la professione di Ingegnere e con la crescente complessità delle metodologie di calcolo da adottare nei vari casi, trovarsi coinvolto, in veste di Progettista, Direttore dei Lavori e anche e soprattutto Collaudatore, in denunce uniche depositate agli uffici competenti secondo DPR 380/01 e legge 1086 del 05/11/71 che contengono più nominativi di progettisti, ognuno dichiarante la propria responsabilità per quanto riguarda uno specifico campo di applicazione dell'Ingegneria civile Di seguito alcune domande e risposte tratte dal sito dell’Ordine degli Ingegneri di Milano.
1 - è lecita la presentazione di denunce secondo DPR 380/01 con molteplici progettisti?
Sì, ma è sempre auspicabile che almeno per le strutture vi sia un progettista dell'intero complesso che abbia coordinato e verificato il lavoro di tutti i singoli progettisti. Con riferimento ai moduli di alcuni Comuni, dove questi ultimi hanno preso la funzione di Genio Civile, è purtroppo malcostume diffuso che tali pratiche non siano sottoposte neanche ad un ingegnere Capo responsabile, come previsto dalla legge, ma invece rappresentino un semplice protocollo ed archivio di pratica.
2 - nel caso di edifici prefabbricati autonomi nei confronti delle azioni orizzontali, chi assume la figura del progettista del complesso strutturale?
Non vi è alcuna norma che stabilisca chi debba assumere questo ruolo, ma è importante che comunque vi sia e possibilmente che venga incaricato dal committente.
3 - nel caso non sia espressamente dichiarato nella denuncia un progettista generale del complesso strutturale, il Collaudatore rivolge le sue legittime richieste di chiarimenti tecnici o di integrazioni della documentazione ai singoli progettisti?
Senza voler entrare nel merito di come deve operare il singolo Collaudatore, è chiaro che quest'ultimo se ha dubbi sulla congruenza e congruità del lavoro dei singoli progettisti e se non trova un progettista generale del complesso strutturale può decidere di non collaudare e ripassare il problema al committente che si dovrà preoccupare di trovare e incaricare questa figura professionale di progettista del complesso strutturale.
4 - in molte denunce preparate su modulistica di Prefabbricatori anche di grande fama e esperienza, viene nominato e firma il modulo il "Direttore dei Lavori del montaggio". Tale figura affianca evidentemente il Direttore dei Lavori generale dell'opera, ma quali sono a questo punto le rispettive responsabilità?"
Il Direttore dei Lavori generale delle strutture è responsabile della rispondenza di quanto eseguito dall'Appaltatore con quanto il progetto strutturale prevedeva; il DL montaggi è invece unicamente responsabile della fase di montaggio e assemblaggio degli elementi prefabbricati, ma non della loro rispondenza al progetto.
5 - anche la figura del Direttore Lavori tende ad essere suddivisa in più nominativi. Qual'è il vostro parere su questo punto?
Come per il progettista anche per il Direttore dei Lavori delle strutture è necessario che ci sia una persona che sia responsabile dell'intero complesso strutturale. E' buona norma infatti che tale figura firmi tutti i disegni esecutivi/costruttivi sia che provengano da prefabbricatori, sia che provengano dall'Appaltatore.

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