21 settembre 2011

SUPPORTO AL RUP E AL DL

Il giudice amministrativo (TAR Lazio – Sez. Terza Bis, sentenza n.12075/2009 del 22.10.2009), ha posto in evidenza come l’ATI, in quanto già aggiudicataria del servizio di supporto al responsabile unico del procedimento non avrebbe potuto essere destinataria del servizio di supporto alla direzione dei lavori per l’esecuzione della medesima opera.
Ciò non solo per quanto evidenziato dal ricorrente circa il fatto che l’incarico di supporto al responsabile del procedimento deve ritenersi aver interessato anche la fase di elaborazione degli atti di gara per il servizio di direzione dei lavori e di indizione della stessa gara poi aggiudicata al medesimo soggetto di supporto al responsabile del procedimento; il TAR ha, infatti, evidenziato che “l’attività del responsabile del procedimento si correla necessariamente a quella del direttore dei lavori, nel senso che l’esercizio dei poteri del primo postula il preventivo svolgimento delle attività e delle funzioni del secondo, donde la necessità dell’attribuzione di dette funzioni a soggetti distinti”.
Al riguardo, l’art. 119, comma 2, del d.lgs. n.163/2006 prevede, per i lavori, che il regolamento di cui all’art. 5 del medesimo d.lgs. stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.
L’art. 7, comma 4 del Regolamento (D.P.R. 554/99) stabilisce che le due figure possano coincidere solo per interventi di importo non superiore a 500.000,00 euro.

Il TAR ha convenuto, pertanto, che “ad un medesimo soggetto non possa attribuirsi la contestuale veste di supporto al responsabile del procedimento e di direttore dei lavori, pena la rilevata commistione di funzioni foriera di un possibile conflitto di interessi, atteso...che il soggetto chiamato a vigilare sulla direzione dei lavori si avvale per tale attività del medesimo soggetto di cui si avvale il direttore dei lavori per le attività sottoposte alla vigilanza del responsabile del procedimento”.
Le disposizioni richiamate pongono in evidenza l’obbligatorietà, per interventi di non modesta entità, di soggetti distinti per lo svolgimento dei compiti di responsabile del procedimento e di direttore dei lavori; le disposizioni, come evidenziato anche dal TAR, trovano motivazione in esigenze concrete per una corretta esecuzione dei lavori, atteso che al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori sono attribuiti compiti diversi ma complementari.
E’ noto, infatti, che talune circostanze tipiche dell’esecuzione degli appalti presuppongono iniziative da parte della direzione dei lavori, alle quali corrispondono valutazioni e conseguenti provvedimenti del responsabile del procedimento. Può farsi riferimento, a titolo meramente esemplificativo, al caso in cui si renda necessaria una variante in corso d’opera: mentre è rimesso al direttore dei lavori il compito di promuovere la redazione della variante, al responsabile del procedimento è demandato di accertare le cause, le condizioni e i presupposti che, a norma di legge, consentono di disporre tale variante (art. 134 D.P.R. 554/99). Deliberazione dell’AVCP n. 70 del 16 novembre 2010

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