18 settembre 2011

DISTANZE: I MINIMI STABILITI PER LEGGE SONO INDEROGABILI

La regola della distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è illegittima e va disapplicata, essendo consentita alle amministrazioni locali solo la fissazione di distanze superiori.
Lo ha ribadito il TAR di Milano, con la sentenza 07/06/2011, n. 1419.
Infatti il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - emanato in virtù dell’art. 41 quinquies L. n. 1150 del 1942 introdotto a sua volta dall’art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 (c.d. L. Ponte) - riprende dal rango di fonte primaria della norma delegante la forza di legge, suscettibile di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze dalle costruzioni di cui all’art. 872 c.c.:

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